Author Topic: [Normativa] Le competenze professionali degli ingegneri iuniores  (Read 3258 times)

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Offline Cris

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Premessa e sintesi                                                                         pag. 11
di Paolo Stefanelli
1.    Il quadro normativo di riferimento                                                » 19
2.    Le competenze degli ingegneri (sezione A dell’Albo)                      » 25
2.1. La complessità dell’intervento                                                      » 32
2.2. La preferenza per i tecnici “laureati”                                             » 35
3.    Le competenze degli ingegneri iuniores (sezione B dell’Albo)         » 39
3.1. Le attività di concorso e collaborazione                                       » 40
3.2. Le attività “proprie”                                                                    » 43
3.3. Le competenze nel settore dell’ingegneria civile e ambientale       » 45
3.4. Le competenze nel settore dell’ingegneria industriale                   » 56
3.5. Le competenze nel settore dell’ingegneria dell’informazione         » 61

Nocciolo della questione:
Già sulla scorta di una mera interpretazione letterale, è infatti evidente che il concetto di “modesto” presuppone sia un limite “qualitativo”, sia un limite “quantitativo” alla tipologia dell’opera; come abbiamo visto, anche la giurisprudenza, pur dando priorità al criterio qualitativo della concordanza tra contenuti della prestazione e tipologia del percorso formativo del professionista, ha affiancato ad esso una serie di indicazioni di ordine quantitativo (in termini di volumetria, altezza e costo) per la individuazione della tipologia di “modesta” costruzione civile.
Nel concetto di “semplice”, invece, manca ogni riferimento di ordine quantitativo; una costruzione “semplice” è una costruzione che, indipendentemente dalle sue caratteristiche quantitative, risulta priva di particolari elementi di complessità e/o difficoltà.
Ed è lo stesso legislatore che esclude la complessità della costruzione, imponendo che per la sua realizzazione vengano utilizzate esclusivamente metodologie standardizzate.
In buona sostanza, la costruzione civile “semplice” è quella per la cui progettazione e realizzazione non si presentano particolari difficoltà e complessità di applicazione delle relative regole scientifiche, tanto da poter ricorrere a procedure standardizzate; la costruzione civile “modesta”, oltre alle limitazioni di ordine qualitativo relative alla complessità del manufatto, trova invece un proprio elemento caratterizzante anche nelle sue ridotte dimensioni (in termini di volumetria, altezza, costo).
Un ulteriore elemento di differenziazione tra le costruzioni civili “semplici” e quelle “modeste” deve essere ricercato nelle caratteristiche e nei contenuti delle conoscenze necessarie alla loro progettazione; per le costruzioni “semplici” saranno evidentemente richieste conoscenze che presuppongono un percorso formativo di tipo accademico che invece è superfluo per le costruzioni “modeste”.
In questo senso, se agli ingegneri iuniores deve essere attribuita competenza sia relativamente alle costruzioni semplici sia a quelle modeste, non altrettanto si può dire per i geometri, che devono limitare le loro attività esclusivamente alle costruzione “modeste”.
Sintetizzando quanto argomentato, relativamente al settore dell’ingegneria civile e ambientale, è dunque possibile  affermare che:
• gli ingegneri possono progettare e realizzare qualsivoglia struttura, assumendo competenza esclusiva per ciò che  concerne le attività implicanti l’uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di strutture;
• gli ingegneri iuniores possono concorrere e/o collaborare con gli ingegneri limitatamente alle attività di progettazione, direzione lavori, stima, e collaudo di opere edilizie ivi comprese le opere pubbliche, ovvero espletare attività autonome consistenti nella progettazione, direzione lavori, vigilanza, contabilità e liquidazione relativamente alle costruzioni civili semplici.
In quest’ultimo caso la competenza degli ingegneri iuniores è concorrente a quella degli ingegneri - nel senso che questi ultimi possono, ovviamente, progettare anche costruzioni civili semplici - ma non a quella dei geometri, i quali devono limitare la propria attività alle costruzioni civili “modeste”;
• i geometri, di contro, possono esercitare le attività di progettazione, direzione, vigilanza, misura, contabilità di costruzioni civili modeste; tali attività saranno concorrenti, nel senso di cui sopra, sia con le competenze degli ingegneri iuniores che con quelle degli ingegneri.


Tratto da: http://www.ingegneriromani.it/2006/home/default.asp   :ciau:
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Offline Cris

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Re:[Normativa] Le competenze professionali degli ingegneri iuniores
« Reply #1 on: 10 September , 2011, 18:12:02 PM »
Sentenza di conferma per quanto attiene ai geometri. (chssà se si è capito che sono in guerra)  :asd:

http://www.ricercagiuridica.com/sentenze/index.php?num=3565
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Offline michele conti

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Re:[Normativa] Le competenze professionali degli ingegneri iuniores
« Reply #2 on: 10 September , 2011, 18:53:36 PM »
guerra tra titani così non guardate nel frattempo cosa fanno quei pochi geologi rimasti sulla piazza....
naturalemnte scherzo
ciao Cris

 

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