Ed invece.....
Allegato IV
1.2.1.1 altezza netta non inferiore a m 3;
1.2.1.2 cubatura non inferiore a m³ 10 per lavoratore;
1.2.1.3 ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq 2.
1.2.4 Qualora necessità tecniche aziendali lo richiedono, l'organo di vigilanza competente per territorio può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati mezzi di ventilazione dell'ambiente. L'osservanza dei limiti stabili circa altezza, la cubatura e la superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di 5 lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell'organo di vigilanza, pregiudizievole alla salute dei lavoratori occupati.
1.2.5 Per i locali destinati o da destinarsi a uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente.