Mi capita per le mani la seguente operazione:
Ex opificio industriale realizzato tra il 1960 e 1974, abbandonato, da trasformare in centro commerciale.
Trattandosi per buona parte di una semplice struttura monopiano, la trasformazione non comporta pressochè opere strutturali. Una sola parte delle strutture a triplice elevazione verrebbe "bucata" con l'aggiunta di qualche vano scala-ascensore mancante.
Il committente mi consegna una relazione di calcolo fatta da gente "con le pampine" (la "pampina" in siciliano è "foglia", ancor più specificatamente foglia di vite, e la dicitura sta ad indicare una eccelsa qualità e preparazione della gente che ha scritto la relazione).
Nella relazione si dichiara che in questo momento sono stati già fatti saggi distruttivi e non per determinare le caratteristiche del calcestruzzo (ma non tanti quanti ne vorrebbero Norma+Circolare), si hanno le carpenterie di buona parte delle strutture, seppur parziali, si sono fatti degli scassi per verificare armature degli elementi strutturali più ripetitivi, ecc.
Ebbene, se pure si volesse andare ancora avanti su questa strada fino a giungere ad un LC che comporti fattori di confidenza unitari, si dimostra, numeri alla mano e pur con i carichi nuovi della nuova destinazione d'uso, più bassi di quelli pre-esistenti (ed io che ho letto la relazione condivido tutte le assunzioni fatte dal relatore, tutte le scelte normative, tutti i numeretti, ecc.), che le strutture sono assai lontane dal verificare secondo le regole e le azioni di normativa, sia per quanto riguarda la resistenza, sia per la duttilità.
La relazione termina qui. Ovvero non si ipotizza alcun tipo di intervento "risolutore". Evidentemente il relatore ha portato a termine il suo mandato che era solamente quello di verificare l'esistente. Ovviamente la sentenza è: "non verifica nulla".
Adesso il committente, che a quanto pare nel frattempo si è meglio edotto sulle possibilità offerte dalla norma, giunge a me, e forte del fatto che in definitiva il progetto non prevede significativi interventi sulle strutture, mi chiede se piuttosto che adeguare, non si possa inquadrare l'intervento come un "semplice" miglioramento, oppure ancor di più come una serie di interventi locali.
Per cui a fronte di una mia ipotesi progettuale "ragionata" eventualmente affidarmi un incarico.
Preciso a scanso di equivoci. E' chiaro che voi non "vedrete" il progetto architettonico, ma d'altra parte non ho avuto modo di visionarlo a fondo nemmeno io. Quindi la domanda che farò adesso è squisitamente di interpretazione normativa nell'ipotesi che non ricorra nessuna delle opzioni previste al §8.4.1 del DM08, che qui riassumo:
E' fatto obbligo di procedere alla valutazione della sicurezza e, qualora necessario, all'adeguamento della costruzione, a chiunque intenda:
a) sopraelevare la costruzione; [Non è così. Non si alza alcuna parte della struttura, le cui coperture rimarranno tali e quali]
b) ampliare la costruzione mediante opere strutturalmente connesse alla costruzione [Non è così. Non si modifica la sagoma della costruzione esistente, ed eventuali corpi aggiunti sono staccati dall'esistente]
c) apportare variazioni di classe e/o destinazione d'uso che comportino incrementi dei carichi globali in fondazione superiori al 10%; resta comunque fermo l'obbligo di procedere alla verifica locale delle singole parti e/o elementi della struttura, anche se interessano porzioni limitate della costruzione; [E' vero che si modifica la destinazione e la classe d'uso, però non si ha alcun incremento dei carichi, anzi al contrario si diminuiscono]
d) effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un organismo edilizio diverso dal precedente. [nulla di tutto ciò deve essere fatto]
A questo punto parrebbe che in effetti un adeguamento divenga non necessario. Ma a me la qualcosa stona. Siamo sicuri che non mi stia scordando nulla?
Per il momento mi sono ricordato della circolare della Protezione Civile che definiva i vari edifici strategici e sensibili.
Sono andato a controllare quella circolare e lì i Centri Commerciali fanno parte dell'elenco degli edifici sensibili (questo deve diventare l'edificio, passando da classe d'uso II - edifici ordinari - a classe d'uso III - edifici sensibili) .
La circolare tra l'altro risponde alla Ordinanza 2003, dove a chiare lettere si dice che proprio la Protezione Civile deve chiarire quali sono gli edifici statali strategici e sensibili.
Edifici per cui l'Ordinanza stessa, se l'anno di realizzazione è precedente al 1984 (è il caso), prevede la riverifica entro 5 anni dalla emanazione dell'Ordinanza stessa (ma non necessariamente l'adeguamento).
Boh. Per adesso mi fermerei qui, i dubbi non sono ancora tutti, ma il post mi pare già parecchio lungo, e ringrazio chi ha avuto la forza di seguirmi fin qui.