Allora mi avete fatto arrabbiare....
Visto che il fulcro della questione è l'art. 53 comma 1 del DPR 380/01....
Vediamo un pò..... andiamo da "Berardi" con questa nota:
Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica sono descritte all’art. 53 del DPR 6 giugno 2001 n. 380, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (ex art. 1 Legge n. 1086/71) e meglio precisate nella Circolare Ministero LL.PP n. 11951/74.
In particolare, mentre appaiono sufficientemente chiare ed efficaci le definizioni delle opere in conglomerato cementizio armato precompresso e di quelle a struttura metallica, la definizione delle opere in conglomerato cementizio armato normale suscita qualche dubbio interpretativo.
Si riporta l’estratto della Circolare n° 11951/74 che riguarda tali dubbi interpretativi:
“L’art.1 della legge definisce, senza dar luogo ad incertezze interpretative, le opere in conglomerato cementizio armato precompresso e quelle a struttura metallica.
Qualche dubbio è sorto sull’interpretazione del concetto di opere in conglomerato cementizio normale, considerate come tali (
le opere composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica).
In altri termini si considerano, ai sensi della legge 1086, opere in conglomerato cementizio armato normale quelle costituite da
elementi resistenti interconnessi, compresi quelli di fondazione, che mutualmente concorrono ad assicurare la stabilità globale dell’organismo portante della costruzione, e che quindi costituiscono un complesso di strutture, ossia un insieme di membrature comunque collegate tra loro ed esplicanti una determinata funzione statica.
Sono quindi escluse dall’applicazione dell’art 4 della legge, oltre alle membrature singole, anche gli elementi costruttivi in cemento armato che assolvono un funzione di limitata importanza nel contesto statico dell’opera”A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo si riportano alcune tipologie di opere che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 53 e segg. del DPR 6 giugno 2001 n. 380 e della Legge n° 1086/71:
Opere in conglomerato cementizio semplice, cioè quelle nelle quali l’eventuale armatura metallica non svolge alcuna funzione statica;
Tettoie e pensiline di modesta portata (di luci ordinarie e quando assolvono la sola funzione di protezione dagli agenti atmosferici);
Elementi strutturali singoli (travi, pilastri, tetti,etc.) cioè non collegati funzionalmente tra di loro;
Elementi costruttivi di limitata importanza statica rispetto all’opera quali voltini di aperture, muretti di recinzione, elementi decorativi, etc.;
Edifici in muratura con solai in elementi prefabbricati realizzati ai sensi del D.M. 20/11/1987;
Muri di sostegno a gravità.
In considerazione della complessità dell’argomento e delle molteplici tipologie che possono presentarsi nei casi reali, si ritiene opportuno suggerire di richiedere al progettista dell’opera
una dichiarazione in merito.
Con tale dichiarazione (meglio se esplicitata nel modulo della domanda, DIA, etc.), il progettista che più di chiunque altro conosce la tipologia dell’opera, se ne assume la responsabilità, dichiarando che lo stesso rientra o meno nell’ambito di applicazione dell’art. 53 e segg. del DPR 6 giugno 2001 n. 380 (ex Legge 1086/71), liberando il funzionario da problemi interpretativi sulla metodologia costruttiva.
Adesso .... "riflettiamo"....