E' vero la norma è vaga.
L'unico appiglio sarebbe in un comma del §11.2.5 "Il controllo di accettazione va eseguito su miscele omogenee e si configura, in funzione del quantitativo di calcestruzzo in accettazione, nel:
- controllo tipo A
- controllo tipo B.
"
Solamente quando si parla di controllo tipo B si indica un obbligo, ovvero per forza tipo B se si superano i 1500 m³ di miscela omogenea. Ma in realtà nulla vieterebbe di utilizzare il controllo tipo B anche per un quantitativo inferiore.
Dunque darei ragione a Massimo.T, se non ci fosse, però, un ma.
Per poter applicare il controllo di tipo B, in ogni caso, la norma "pretende" 15 prelievi.
Il "pretende" lo deduco dalla formulina della Tabella 11.2.I, che esplicita che il parametro di controllo Rm>Rck+1.4*s, che Massimo.T sostiene potrebbe darti "soddisfazioni", è comunque una formula che può essere applicata solamente con un numero di prelievi maggiore o uguale a 15.
Noi non siamo avvocati, siamo tecnici, ed abbiamo studiato pure statistica. Sappiamo bene che su una "popolazione" limitata fare troppe elucubrazioni statistiche non ha senso, pertanto, seppur non sicurissimo al 100% del "pretende" della norma, ritengo "statisticamente sensata" la prescrizione della norma stessa.
Richiamo poi l'attenzione al §11.2.5.3 specificatamente 3° comma: "Le prove non richieste dal Direttore dei Lavori non possono fare parte dell'insieme statistico che serve per la determinazione della resistenza caratteristica del materiale."
Cioè la "nascita" improvvisa di cubetti da parte del produttore del cls, per quanto realistica (ogni giorno il produttore esegue parecchi prelievi), non "serve" a poter risolvere la magagna.
Infine sempre lo stesso paragrafo recita: "L'opera o la parte di opera non conforme ai controlli di accettazione non può essere accettata finchè la non conformità non è stata definitivamente rimossa dal costruttore, il quale deve procedere ad una verifica delle caratteristiche del calcestruzzo messo in opera mediante l'impiego di altri mezzi di indagine, secondo quanto stabilito dal Direttore dei Lavori e conformemente a quanto indicato nel successivo §11.2.6"
Paragrafo 11.2.6 che parla sostanzialmente di prove distruttive/non distruttive da eseguire sulle strutture. Ovviamente leggerai tale paragrafo. Inutile lo riscriva io qui.