La questione si potrebbe risolvere con l'analisi del D.Lgs 163/06 art. 91
Se siamo nel caso di cui al comma 2, dopo formale rinuncia, entrerà in gioco il secondo nella lista che dovrà:
-accettare,
-offrire il suo ribasso,
-venire accettato,
Quindi si può rinunciare.
Per quanto attiene all'idea della creazione di una associazione temporanea direi che la cosa è assolutamente "
contra legem" per i seguenti motivi:
Se come dici hai fatto una gara, avrai partecipato con un curriculum e magari una offerta.
Su questi dati sei stato preso.
Se modifichi le carte in tavola a giochi iniziati (e magari ti viene permesso), chi sta dietro di te potrebbe facilmente fare a pezzi la stazione appaltante per violazione delle procedure di affidamento (art. 57 comma 6).
Inoltre la tua intenzione, odora fortemente di violazione di cui all'art. 91 comma 3 del 163/06 nel senso che l'associazione costituita in maniera formale, di fatto formalizza l'entrata in gioco di un altro soggetto, non deciso dall'Amm.ne e potrebbe fortemente sembrare un subappalto.
Questo è quello che mi viene in mente per ora.
Del resto, se devi rinunciare a parte dell'incarico, devi cedere la restante parte ad un terzo che, dovrebbe essere scelto dal committente, come lo sei stato tu.