Richiesta di P.d.C. ai sensi dell'Art. 37 (o addirittura 36) DPR 380/01 sempre se possibile (principio della doppia conformità).
Approvazione in linea tecnica alle contro-deduzioni di cui all’art.96 comma 2 del D.P.R. n.380/01 per lo strutturale, a firma del progettista e del committente reo.
Lo strutturale indicherà un ante ed un post operam con VdS ante e post.
Dato che la "sanatoria strutturale" potrebbe anche essere fattibile, non è escluso che si possa presentare lo strutturale dell'esistente verificandolo e basta.
Per questa parte alcune considerazioni:
Il progetto si presenterà ovviamente senza indicazioni di ditta D.L. e collaudatore (o perchè assenti o perchè rei anch'essi);
Il committente si preparerà alle conseguenze dell'attuazione dell'articolo citato (i funzionari del Genio dovrebbero agire d'ufficio).
Ovviamente stessa sorte toccherà ad eventuali figure che hanno partecipato tecnicamente all'abuso (DL, ditta) qualora si potesse provare che erano presenti (nominati) all'atto dello stesso.
Tutto ciò è procedura usuale del Genio Civile di Roma.... da te non so.