Allora... Gil insiste e quindi merita una risposta adeguata... (fino ad adesso siamo andati a .. "sentimento").
La Legge Tariffaria n. 143/1949 (art. 11) sembrerebbe tutelare il diritto d'autore sui "prodotti dell'attività intellettuale" (all'epoca immagino disegni, oggi immagino anche files) tuttavia la legge vera e propria (quella che eventualmente dovrebbe essere citata in un contratto di prestazione) è Legge 22 aprile 1941 n. 633 artt. 20 e 99.
Quindi, per tutelare i nostri diritti, il citato art. 11 della 143/49 entrerebbe in gioco solamente qualora si prevedessero “particolari compensi a parte in caso di brevetti concessioni e simili” (quindi sembrerebbe che la normativa del diritto d’autore si possa esclusivamente applicare a progettazioni di alto profilo tecnico e/o artistico).
Tuttavia la tariffa degli ingegneri e degli architetti tutela “la fedele esecuzione artistica o tecnica dei progetti approvati dal committente e il loro sviluppo nell’esecuzione ma solo a condizione che tali progetti siano approvati dal committente e tale principio va posto ovviamente in stretto riferimento al disposto dell’art. 18 che prevede un aumento del 25% dell’onorario in caso di incarico parziale sia originario che successivo, onde tutelare “lo specifico e rilevante interesse dell’ingegnere o architetto a seguire lo sviluppo completo dell’opera”. (come vedi stiamo parlando di $ che si trasferiscono come non è il tuo caso).
Sul punto si è già da tempo pronunciata la Corte Costituzionale con sentenza 11 luglio 1984 n. 192 con la quale, in buona sostanza, si è affermato il principio che l’interesse del Professionista a seguire l’intero sviluppo dell’opera è compensabile con il semplice aumento del 25% dell’onorario, e ciò in rapporto a normali progettazioni che non siano oggetto di tutela dalla citata Legge 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d’autore.
D’altra parte è più che ovvio e giuridicamente ineccepibile che qualsiasi cliente non può essere impedito ad utilizzare la prestazione del Professionista come meglio crede (perchè l'ha comprata e... nuovamente non è il tuo caso), anche eventualmente apportando o facendo apportare modifiche all’impianto propositivo offerto dal Professionista incaricato.
Poi c'è il codice civile (omniprofessionale) che si limita a prevedere un compenso tariffario o convenzionale per l’opera prestata dal Professionista (art. 2233), tale principio valendo a liberare incondizionatamente il committente, sia che esso continui ad avvalersi dell’originaria prestazione del Professionista, sia che vi apporti le modifiche che egli ritiene di proprio gradimento (il tuo committente non è liberato da nulla perchè non ha corrisposto il compenso tariffario).
Se si ponessero in discussione tali principi del rapporto committente – professionista e si volessero introdurre divieti in chiave deontologica (del tipo non puoi utilizzare il mio lavoro perchè non collaboriamo più e vuoi un'altro professionista), divieti che impediscono al cliente di utilizzare in tutto o in parte una prestazione professionale, anche modificandone l’originaria impostazione, in pratica si giungerebbe a ledere il diritto di libertà negoziale di qualsiasi committente, di fatto impossibilitato a sostituire l’originario Professionista con altro di suo maggiore gradimento, cosa inconcepibile in termini di ragionevolezza, di diritto e di rispetto dell’equilibrio e libertà di recesso o revoca di fiducia tra le parti.
C'è però da dire che la modifica dell'impostazione di un originario progetto, non è detto che sia impedita dalla non consegna di supporti informatici in quanto, come ho ripetuto nell'upperside, posso essere benissimo uno che disegna a china. E' legale.
Quindi, ed in via definitiva:
• non esiste alcun diritto di proprietà intellettuale del progetto se non riconosciuto a seguito della procedura di cui alla Legge n. 633/1941 sul diritto d’autore e/o in assenza di specifici richiami in sede contrattuale;
• il committente ha il pieno diritto di far modificare l’originario progetto e ciò a cura di altro Professionista, fermo restando il solo suo obbligo di corrispondere gli onorari all’originario Professionista, salvo l’aumento del 25% per incarico parziale, a titolo di indennizzo a tutela del suo interesse a seguire lo sviluppo completo dell’opera (Corte Costituzionale 11 luglio 1984 n. 192);
• il committente può esercitare questo suo diritto utilizzando il suo nuovo professionista che si armerà di lametta, taglierina, lucido china e retini, per le modifiche del caso, perchè al vecchio professionista gli si sono bruciati tutti i server e gli HD (oltre il danno la beffa), e questo fatto non costituisce reato;
• il committente non ha più nessuno dei diritti sopracitati se non formalizza il rapporto contrattuale con la soddisfazione piena del vecchio professionista, che nel caso di specie, può esimersi dal soddisfare degli obblighi che non ha.
Se neppure così funziona voglio il numero del tuo avvocato perchè voglio sapere cosa ti ha detto. (casomai passiamo ad altro professionista e gli chiediamo i files perchè, anche se non è detto che debba darceli, potrebbe farlo PERCHE' TU L'HAI PAGATOOOOOOO).