Ingegneria Forum
Ingegneria Edile, Strutturale & Geotecnica => .:Domande e Risposte:. => Topic started by: Gilean on 06 April , 2012, 11:13:47 AM
-
Domanda semplice. Faccio un calcolo di una struttura in ca, lo faccio approvare dal genio civile. Il committente ora mi richiede una copia cartacea ed i relativi files. Sono obbligato a farlo?
---
I am here: http://tapatalk.com/map.php?hxzv0s
-
Domanda semplice. Faccio un calcolo di una struttura in ca, lo faccio approvare dal genio civile. Il committente ora mi richiede una copia cartacea ed i relativi files. Sono obbligato a farlo?
Bella domanda Gil! Secondo me i files di calcolo sono "proprietà intellettuale" (termine sicuramente non adatto, ma non riesco a trovare niente di meglio al momento!) del progettista, che comunque consente di disporne sotto altre forme (progetto cartaceo) in tutto e per tutto. Volendo, anche lo stesso modello strutturale adottato può essere ricavato dall'analisi dei tabulati di calcolo, è un po' difficile (diciamo molto...) ma è così...
Io non fornirei mai i files, ma sicuramente tutto quanto occorra per meglio comprendere il contenuto di tutto quanto è stato fatto.
Del resto, quando acquistiamo un libro, a nessuno verrebbe in mente di richiedere all'autore il file del libro, e anche il fatto che un libro venga "tradotto" in ebook (e quindi in formato digitale) non penso sia una cosa che possa essere facilmente accettata...
-
Ma i cartacei glieli devo stampare io?
-
Ma i cartacei glieli devo stampare io?
E quì devo rispondere.... ???
Sembrava che tu non volessi darglieli (com'è giusto che sia).
Poi non puoi pretendere di farglieli stampare se non consegni i files.
Quindi... dagli un bel pdf (protetto) con la tua bella firma digitale sopra. :idea:
-
Io vorrei solo sapere se da un punto di vista giuridico sono tenuto a fare il fotocopiatore o a dare i miei files. È ovvio che non voglio in quanto con questa ditta ho già diversi contenziosi legali i corso per fatture non pagate proprio su questo lavoro, e dover dare files e copie sarebbe la beffa dopo del danno.
-
Gilean navigando un po' ho trovato il file allegato. Pare non ci siano attualmente pronunce in merito alla questione da te posta.
Ho trovato inoltre qualcosa circa la proprietà dei files immagine relativi agli scatti di un matrimonio, che riporto di seguito per farti un'idea di una situazione che ritengo simile a quella da te citata:
"In assenza di diversi patti scritti, gli originali delle riprese di matrimonio, cerimonia e ritratto appartengono al fotografo e restano correttamente presso il suo studio, sempre nel rispetto delle norme sulla privacy (non puo' avvenire pubblicazione senza assenso LIBERATORIA).
Se gli sposi - o comunque la persona ritratta e committente - vogliono riscattare tali originali (o desiderano la consegna dei files originari), hanno diritto a chiederli, ed il fotografo e' tenuto a consegnarli, purche' dietro pagamento di uno specifico e congruo compenso.
Esiste una sentenza della Corte di Cassazione che si e' pronunciata in tal senso, con sentenza del 28/6/1980 n. 4094: la proprieta' dei negativi di ritratto e di cerimonie come matrimonio e simili e' del fotografo, e non del committente.
Gli originali del matrimonio - in assenza di patti scritti - restano correttamente al fotografo, il quale, tuttavia, su richiesta E DIETRO PAGAMENTO deve consegnare gli originali agli sposi o alle persone ritratte che li vogliano riscattare.
Dal canto loro, gli sposi o le persone ritratte NON hanno titolo per pretendere tali originali (o i files) senza pagare un apposito e congruo compenso. (FONTE: TAU VISUAL – Associazione nazionale fotografi professionisti)."
-
Che dietro ci fosse qualche controversia mi era apparso fuor di dubbio.
A parte scomodare copyright, ed atre cose prettamente avvocatesche, è uno di quei casi in cui il contratto tra le parti risolve, preliminarmente e definitivamente, ogni qualsiasi diatriba.
Nel preventivo (mi pare adesso obbligatorio? Per quanto un pò edulcolorato) ci sarà una parte specifica e relativa proprio al materiale che io professionista consegnerò al committente.
Ci potrà essere concordato quel che si vuole. Le copie cartacee tutte a carico del committente, ti do le copie strettamente necessarie alla presentazione nei vari uffici, se ti serve una copia da far vedere a tua zia te la paghi tu, i files rimango miei, te li do insieme alla pratica, ecc.
Così, prendendo questa buona abitudine a monte, si evita di dover prendere ogni volta decisioni che possano, o inasprire gli animi, oppure farci fare sempre la figura dei fessi. C'è scritto.
-
Secondo me i files sono come il lucido di una volta, quindi rimane all'autore.
E' ovvio che le copie per gli enti e per il cantiere si devono dare, ma se quello non paga né il lavoro, né le relative spese, non gli si dovrebbe dare niente, oltre quanto già dato.
Diversamente, nei disciplinari di incarico per lavori pubblici, poiché il RUP deve modificare e aggiustare il progetto se il professionista esterno si rifiuta di ubbidire al RUP, devono darsi anche i file in formato gestibile e modificabile.
Questo io l'ho messo sempre come obbligo nel disciplinare e contratto e di solito il professionista fa lo scemo, e alla fine si attacca al tram per la parcella, perde anche l'occasione della DL e si potrebbe anche citare per danni a causa del suo comportamento ostruzionistico.
-
Domanda semplice. Faccio un calcolo di una struttura in ca, lo faccio approvare dal genio civile. Il committente ora mi richiede una copia cartacea ed i relativi files. Sono obbligato a farlo?
Secondo la vecchia legge delle tariffe professionali il committente era tenuto a pagare le spese per le copie oltre la prima (articolo 6, comma d, Legge 2 marzo 1949, n. 143). Attualmente non ho capito se l'abolizione delle tariffe ha completamente invalidato tale legge o comunque rimangono valide tutte le parti dove non si fa il calcolo esplicito del compenso.
Perché, in pratica, l'articolo citato sottintende che una copia della documentazione debba venire consegnata ed il suo costo rientri nella parcella (attenzione che non viene specificato che si tratti di copia cartacea anche se all'epoca poteva essere solo quella).
Questo significa che, se non hai concordato altrimenti, è tua scelta consegnare i files "o" la documentazione cartacea. Uno "o" l'altro ma non per forza tutti e due.
Considerato che in genere è solo la documentazione cartacea a riportare tutti i timbri (che è validata da enti ufficiali. Si è vero c'è anche il digitale oggi ma la situazione in campo privato per queste cose è un po' confusa) mi sembra palese che solo la copia cartacea possa avere valore legale. Pensa anche solo al fatto che tu potresti aver modificato a mano un disegno prima di depositarlo (e capita molto spesso, più di quel che si pensi) e ovviamente non avresti più la corrispondenza tra files e carta.
Ma comunque se tu hai già avuto l'ok dal genio civile significa che hai una copia dell'intera documentazione. Basta che consegni questa e sei a posto (tieniti però una copia per scrupolo).
Per il tuo caso non sei obbligato a consegnare i files salvo accordi di altra forma.
-
no Legs, l'abolizione delle tariffe ha solamente invalidato il fatto che quelle tariffe sono minimi, quella legge resta;
d'altra parte in caso di contenzioso il giudice dovrà applicare sempre quegli articoli del codice civile, riguardanti la "decenza" della remunerazione dell'attività svolta, e alla fine non ha altro che riferirsi alla tariffa professionale;
non capisco tra l'altro ancora la recente, dicono, "tecnica legislativa", a me risulta solamente una grande confusione,
e soprattutto la "tecnica" che si sta applicando nella, dicono, semplificazione legislativa
-
il lavoro e' stato eseguito due anni fa. Mai pagato con fatture registrate da parte dei committenti, ed io che bellamente ho dilazionato l'iva dell'agenzia delle entrate, che ovviamente ora vuole pagata l'iva da me. Potrete capire quindi che voglia abbia di consegnare copie del mio lavoro non pagato (che anzi sto pagando io allo stato), quindi chiedo se qualcuno sappia qualcosa di più' preciso al riguardo.
-
il lavoro e' stato eseguito due anni fa. Mai pagato con fatture registrate da parte dei committenti, ed io che bellamente ho dilazionato l'iva dell'agenzia delle entrate, che ovviamente ora vuole pagata l'iva da me. Potrete capire quindi che voglia abbia di consegnare copie del mio lavoro non pagato (che anzi sto pagando io allo stato), quindi chiedo se qualcuno sappia qualcosa di più' preciso al riguardo.
Adesso mi è chiaro il quadro della situazione.
Ma secondo me il tuo dovere lo hai già fatto nel momento in cui hai depositato le pratiche.
Dal mio punto di vista, se non ti pagano, tu dovresti avere il diritto di ritenzione della documentazione (che però è pubblica ora e quindi il cliente potrebbe recuperarla per conto suo).
Però queste sono cose da avvocati e senza conoscere tutti gli aspetti rischio solo di dire qualche cavolata.
Meglio se guardi bene il codice civile.
Purtroppo la legge sulla tariffa professionale funziona bene sino a quando tutti fanno il proprio dovere (tu lavori e vieni pagato) ma nei contenziosi sembra quasi sempre dare ragione al cliente (nel senso che tu devi comunque lavorare mentre per pagare e per morire c'è sempre tempo).
-
già
-
rimetto in evidenza la discussione…ogni parere sarà' gradito.
-
rimetto in evidenza la discussione…ogni parere sarà' gradito.
Lapidarie considerazioni:
1. Non ha pagato il dovuto? Contenziosi? Non gli devi dare nulla.
2. Ha pagato il dovuto ma non prosegue il rapporto? Gli darai ciò che ha pagato.
Ti ricordo che nessuna legge obbliga a calcolare, progettare, disegnare, scrivere.... con il computer, quindi potresti essere benissimo uno (come un architetto che conosco io) che fa tutte queste cose con carta, penna, regolo, calcolatrice, matita e lucido.
Ergo: Nessun obbligo di consegna dei files!!
Gli dai (sempre se HA pagato e, per quello che HA pagato) una bella copia plottata e/o stampata (UNA) e gli dici che l'hai disegnata a mano ... secondo me. :)
-
Lapidarie considerazioni:
1. Non ha pagato il dovuto? Contenziosi? Non gli devi dare nulla.
2. Ha pagato il dovuto ma non prosegue il rapporto? Gli darai ciò che ha pagato.
Ti ricordo che nessuna legge obbliga a calcolare, progettare, disegnare, scrivere.... con il computer, quindi potresti essere benissimo uno (come un architetto che conosco io) che fa tutte queste cose con carta, penna, regolo, calcolatrice, matita e lucido.
Ergo: Nessun obbligo di consegna dei files!!
Gli dai (sempre se HA pagato e, per quello che HA pagato) una bella copia plottata e/o stampata (UNA) e gli dici che l'hai disegnata a mano ... secondo me. :)
Non fa una grinza,..., il discorso.
-
rimetto in evidenza la discussione…ogni parere sarà' gradito.
Se può essere utile alle valutazioni del caso, riferisco di essere venuto in possesso di un documento (per cose mie) in pdf firmato digitalmente dal professionista che me lo ha mandato.
Non solo non era possibile rimuoverne le protezioni ma non l'ho potuto nemmeno stampare (certo però .. io sono una pippa ... nel campo).
-
Se può essere utile alle valutazioni del caso, riferisco di essere venuto in possesso di un documento (per cose mie) in pdf firmato digitalmente dal professionista che me lo ha mandato.
Non solo non era possibile rimuoverne le protezioni ma non l'ho potuto nemmeno stampare (certo però .. io sono una pippa ... nel campo).
Cris, la prossima volta sono a tua completa disposizione... ;-)
-
Cris, la prossima volta sono a tua completa disposizione... ;-)
Hai chiavi inglesi che "svitano" firme digitali? ???
-
Vedo che purtroppo non sorgono ulteriori aiuti.
allora pongo una domanda provocatoria io stesso.
Eseguo un lavoro per il committente A.
A va dall'ing B per un altro lavoro direttamente collegato col mio, e per realizzare il quale servono dati che sono insiti nella mia opera.
Posso richiedere di farmi pagare per aver sfruttato un'opera del mio ingegno?
-
Vedo che purtroppo non sorgono ulteriori aiuti.
allora pongo una domanda provocatoria io stesso.
Eseguo un lavoro per il committente A.
A va dall'ing B per un altro lavoro direttamente collegato col mio, e per realizzare il quale servono dati che sono insiti nella mia opera.
Posso richiedere di farmi pagare per aver sfruttato un'opera del mio ingegno?
Credo di no. Il risultato del progetto di B non è opera del tuo ingegno
Altrimenti se per poter progettare una mia opera impegnativa servono dati desunti dall'opera del tuo ingegno e li vuoi pagati sarebbe come dire che se io progetto un plinto e tu hai progettato quello che ci sta sopra devo pagarti le sollecitazioni che il tuo ingegno trasmette al mio impegno.
-
Credo di no. Il risultato del progetto di B non è opera del tuo ingegno
Altrimenti se per poter progettare una mia opera impegnativa servono dati desunti dall'opera del tuo ingegno e li vuoi pagati sarebbe come dire che se io progetto un plinto e tu hai progettato quello che ci sta sopra devo pagarti le sollecitazioni che il tuo ingegno trasmette al mio impegno.
e non e' forse così'? lascia perdere le tue antipatie per il copyright e compagnia bella, e cerchiamo per un attimo di concentrarci sul fatto.
il committente ti da incarico di progettare A e B. Per progettare B devi per forza avere calcolato A. Dopo aver progettato A e B, il committente pensa bene di prendersi A e a mucciuni (a nascondino), se ne va da un collega al quale pensa di rifilare l'ennesimo bidone, facendogli calcolare B con il tuo A. Secondo te il tuo discorso vale ancora? nel primo caso hai ragione tu, perché' SAI che il tuo B sarà' calcolar da un altro, quindi implicitamente acconsenti che il tuo A serva al collega…ma quando questo rapporto non c'e'?
-
e non e' forse così'? lascia perdere le tue antipatie per il copyright e compagnia bella, e cerchiamo per un attimo di concentrarci sul fatto.
il committente ti da incarico di progettare A e B. Per progettare B devi per forza avere calcolato A. Dopo aver progettato A e B, il committente pensa bene di prendersi A e a mucciuni (a nascondino), se ne va da un collega al quale pensa di rifilare l'ennesimo bidone, facendogli calcolare B con il tuo A. Secondo te il tuo discorso vale ancora? nel primo caso hai ragione tu, perché' SAI che il tuo B sarà' calcolar da un altro, quindi implicitamente acconsenti che il tuo A serva al collega…ma quando questo rapporto non c'e'?
Se il committente ti ha dato incarico di progettare A e B, e se tu hai progettato sia A che B, devi farti pagare A e B. e dargli tutto quanto necessario per realizzare A e B e per poter anche apportare eventuali modifiche sia ad A che B senza il tuo intervento. IL committente, dopo averti pagato, è libero di poter realizzare quel che vuole anche ricorrendo ad altro professionista.
In sunto, è inutile continuare con questi discorsi, se non ti ha pagato non dare niente, ne files ne disegni ne altro ma solo una fattura e se continua a non pagarti fai seguire la fattura da un decreto ingiuntivo.
-
Di solito le committenze richiedono nel contratto che regola l'incarico/appalto, la fornitura degli elaborati progettuali sia in formato cartaceo che informatico. Qualora non venga meglio specificato nell'atto che regola l'incarico il progettista potrà fornire i files in formato pdf.
Capita però sempre più spesso che la committenza dichiari espressamente nell'atto che regola l'incarico di volere la copia informatica in un formato modificabile (di solito indicano il .dwg), in tal caso l'accettazione e la sottoscrizione dell'incarico stesso obbligano il professionista a fornire tali files, in caso contrario sarebbe inadempiente nei confronti della committenza.
Nel caso indicato da Gilean, concordo con quanto indicato da afazio, ossia niente pagamento di A+B, niente progetto di A+B, sia esso cartaceo o informatico.
-
Hai chiavi inglesi che "svitano" firme digitali? ???
Prova a mandarmi uno di questi files con la stampa impedita e vediamo se riesco a fare qualcosa... magari non riesco ma....
-
Se il committente ti ha dato incarico di progettare A e B, e se tu hai progettato sia A che B, devi farti pagare A e B. e dargli tutto quanto necessario per realizzare A e B e per poter anche apportare eventuali modifiche sia ad A che B senza il tuo intervento. IL committente, dopo averti pagato, è libero di poter realizzare quel che vuole anche ricorrendo ad altro professionista.
In sunto, è inutile continuare con questi discorsi, se non ti ha pagato non dare niente, ne files ne disegni ne altro ma solo una fattura e se continua a non pagarti fai seguire la fattura da un decreto ingiuntivo.
Afazio legalmente anche se non pagato non puoi esimerti dal consegnare il tuo lavoro, anche se non pagato.
-
Afazio legalmente anche se non pagato non puoi esimerti dal consegnare il tuo lavoro, anche se non pagato.
Pare che tu la risposta la conosca già. Quindi perchè continui a chiedere?
(Anche se la risposta non mi convince molto)
-
Afazio legalmente anche se non pagato non puoi esimerti dal consegnare il tuo lavoro, anche se non pagato.
sticazzi, gilean, purtroppo non lo trovo. Ma se pagate....
-
Afazio legalmente anche se non pagato non puoi esimerti dal consegnare il tuo lavoro, anche se non pagato.
scusa, ma hai emesso fattura?
-
Afazio legalmente anche se non pagato non puoi esimerti dal consegnare il tuo lavoro, anche se non pagato.
Non credo proprio.
Se non sta scritto da nessuna parte e in modo chiaro e specifico.
A meno che non si tratti di mettere in pericolo la vita delle persone.
Sarebbe una specie di omissione di soccorso al contrario.
Nel mio archivio ho diverse pratiche risalenti agli anni '90 e ai primi anni 2000 e potranno essere "regalate" solo e allora quando verrà riconosciuto il giusto, ora per allora.
Se mi rimarrannno in archivio, almeno spero che incappino in qualche altro collega che ci lavori e si faccia pagare.
-
scusa, ma hai emesso fattura?
fattura da loro registrata e mai pagata...ma purtroppo la legge tutela questi farabutti.
-
Pare che tu la risposta la conosca già. Quindi perchè continui a chiedere?
(Anche se la risposta non mi convince molto)
difatti io non sto dibattendo sul cartaceo (che ho gia' consegnato), ma sui files.
-
fattura da loro registrata e mai pagata...ma purtroppo la legge tutela questi farabutti.
cosa aspetti col decreto ingiuntivo?
-
Afazio legalmente anche se non pagato non puoi esimerti dal consegnare il tuo lavoro, anche se non pagato.
Non credo proprio.
.....
Concordo con Salvatore....
Non stai mica espletando un pubblico servizio che ... interrompi non consegnando i files.
E' un rapporto tra privati.
cosa aspetti col decreto ingiuntivo?
Non è che qui... abbiamo paura degli avvocati?
Per ultimo....
fattura da loro registrata e mai pagata...ma purtroppo la legge tutela questi farabutti.
Mi spieghi che vuol dire?
Ti ricordo che "Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo e le relative fatture devono essere emesse entro lo stesso giorno, in senso conforme la risoluzione ministeriale n. 550077 del 28/06/1988" e non quando emetti fattura.
-
1. Ho fatto decreto ingiuntivo con conseguente pignoramento ma… questo non risolve il mio problema
i Files di chi sono?
-
1. Ho fatto decreto ingiuntivo con conseguente pignoramento ma… questo non risolve il mio problema
i Files di chi sono?
Sono tuoi.. a meno che non li paghino.
Il tuo lavoro è finito... il loro no.
-
ti hanno pagato la ritenuta d'acconto?
comunqe se non precedentemente pattuito (è raro) solo cartaceo o al massimo in pdf
le copie dei disegni in dwg non debbono essere copiabili da altri infatti molti danno copie solo stampabilie protette
-
ti hanno pagato la ritenuta d'acconto?
comunqe se non precedentemente pattuito (è raro) solo cartaceo o al massimo in pdf
le copie dei disegni in dwg non debbono essere copiabili da altri infatti molti danno copie solo stampabilie protette
Non possono pagarmi ritenuta d'acconto se non mi hanno pagato nemmeno la fattura...
-
fattura da loro registrata e mai pagata...ma purtroppo la legge tutela questi farabutti.
Non possono pagarmi ritenuta d'acconto se non mi hanno pagato nemmeno la fattura...
Le cose si contraddicono leggermente.
-
Le cose si contraddicono leggermente.
Perche'? la ritenuta d'acconto e' ai fini irpef, ed io non ho pagato irpef su quelle fatture (in quanto non sono andate nella mia dichiarazione dei redditi, visto che non ho mai incassato).
-
Perche'? la ritenuta d'acconto e' ai fini irpef, ed io non ho pagato irpef su quelle fatture (in quanto non sono andate nella mia dichiarazione dei redditi, visto che non ho mai incassato).
La ritenuta d'acconto deve pagarla il tuo committente, e non tu.
Poi mi dici che hanno registrato la tua fattura. Che vuoi dire con precisione? Se la hanno registrata ne avranno defalcato l'IVA, l'avranno messa nel loro bilancio come costi, riducendo l'utile e dunque le tasse da pagare, ecc.
Forse è vero che se la fattura non risulta pagata non hanno l'obbligo di versarti la ritenuta.
Ma la contraddizione sta proprio qui. Non possono mettere a bilancio la tua fattura ma poi dire di non averla pagata per non versare la ritenuta.
-
Zax, non mi fare confondere, che gia' son confuso di mio :)
1.hanno registrato la fattura come spesa, detraendola dalle tasse.
2.Non mi hanno pagato.
3.Lo stato vuole ora l'iva versata da me.
Ho fatto decreto ingiuntivo.
A parte la certezza di Cris...i files, di chi sono ???
-
Ahhhhhh.....
1. L'iva sulla fattura emessa TU la devi pagare anche se non ti hanno pagato a meno che tu non l'abbia emessa ad "esigibilità differita".
2. Loro hanno la tua fattura e quindi possono detrarsela dalle tasse.
ORA PERO' DEVO DIRTI CHE IL PAGAMENTO INTESO COME IL TRASFERIMENTO DI DENARO ATTO AL SODDISFACIMENTO DELLA TUA FATTURA E' UN'ALTRA COSAAAAAA!
1. E' quello che "formalizza" la prestazione e se non c'è..... I FILESSS SONO TUOIIIIIII.
2. E' quello che, se non c'è, ti permette DI ANDARE DALL'AVVOCATOOOOO.
Diffido formalmente chicchessia a digitare lettere che formino in qualche modo frasi riconducibili alla dicitura "i files di chi sono?" :muro:
-
A parte la certezza di Cris...i files, di chi sono ???
senti'mpo
i files sono tuoi e tuoi restano. Non sei obbligato, se non espressamente scritto in un contratto o documento di incarico, a fornire files in nessun formato. Punto e basta.
-
Allora... Gil insiste e quindi merita una risposta adeguata... (fino ad adesso siamo andati a .. "sentimento").
La Legge Tariffaria n. 143/1949 (art. 11) sembrerebbe tutelare il diritto d'autore sui "prodotti dell'attività intellettuale" (all'epoca immagino disegni, oggi immagino anche files) tuttavia la legge vera e propria (quella che eventualmente dovrebbe essere citata in un contratto di prestazione) è Legge 22 aprile 1941 n. 633 artt. 20 e 99.
Quindi, per tutelare i nostri diritti, il citato art. 11 della 143/49 entrerebbe in gioco solamente qualora si prevedessero “particolari compensi a parte in caso di brevetti concessioni e simili” (quindi sembrerebbe che la normativa del diritto d’autore si possa esclusivamente applicare a progettazioni di alto profilo tecnico e/o artistico).
Tuttavia la tariffa degli ingegneri e degli architetti tutela “la fedele esecuzione artistica o tecnica dei progetti approvati dal committente e il loro sviluppo nell’esecuzione ma solo a condizione che tali progetti siano approvati dal committente e tale principio va posto ovviamente in stretto riferimento al disposto dell’art. 18 che prevede un aumento del 25% dell’onorario in caso di incarico parziale sia originario che successivo, onde tutelare “lo specifico e rilevante interesse dell’ingegnere o architetto a seguire lo sviluppo completo dell’opera”. (come vedi stiamo parlando di $ che si trasferiscono come non è il tuo caso).
Sul punto si è già da tempo pronunciata la Corte Costituzionale con sentenza 11 luglio 1984 n. 192 con la quale, in buona sostanza, si è affermato il principio che l’interesse del Professionista a seguire l’intero sviluppo dell’opera è compensabile con il semplice aumento del 25% dell’onorario, e ciò in rapporto a normali progettazioni che non siano oggetto di tutela dalla citata Legge 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d’autore.
D’altra parte è più che ovvio e giuridicamente ineccepibile che qualsiasi cliente non può essere impedito ad utilizzare la prestazione del Professionista come meglio crede (perchè l'ha comprata e... nuovamente non è il tuo caso), anche eventualmente apportando o facendo apportare modifiche all’impianto propositivo offerto dal Professionista incaricato.
Poi c'è il codice civile (omniprofessionale) che si limita a prevedere un compenso tariffario o convenzionale per l’opera prestata dal Professionista (art. 2233), tale principio valendo a liberare incondizionatamente il committente, sia che esso continui ad avvalersi dell’originaria prestazione del Professionista, sia che vi apporti le modifiche che egli ritiene di proprio gradimento (il tuo committente non è liberato da nulla perchè non ha corrisposto il compenso tariffario).
Se si ponessero in discussione tali principi del rapporto committente – professionista e si volessero introdurre divieti in chiave deontologica (del tipo non puoi utilizzare il mio lavoro perchè non collaboriamo più e vuoi un'altro professionista), divieti che impediscono al cliente di utilizzare in tutto o in parte una prestazione professionale, anche modificandone l’originaria impostazione, in pratica si giungerebbe a ledere il diritto di libertà negoziale di qualsiasi committente, di fatto impossibilitato a sostituire l’originario Professionista con altro di suo maggiore gradimento, cosa inconcepibile in termini di ragionevolezza, di diritto e di rispetto dell’equilibrio e libertà di recesso o revoca di fiducia tra le parti.
C'è però da dire che la modifica dell'impostazione di un originario progetto, non è detto che sia impedita dalla non consegna di supporti informatici in quanto, come ho ripetuto nell'upperside, posso essere benissimo uno che disegna a china. E' legale.
Quindi, ed in via definitiva:
• non esiste alcun diritto di proprietà intellettuale del progetto se non riconosciuto a seguito della procedura di cui alla Legge n. 633/1941 sul diritto d’autore e/o in assenza di specifici richiami in sede contrattuale;
• il committente ha il pieno diritto di far modificare l’originario progetto e ciò a cura di altro Professionista, fermo restando il solo suo obbligo di corrispondere gli onorari all’originario Professionista, salvo l’aumento del 25% per incarico parziale, a titolo di indennizzo a tutela del suo interesse a seguire lo sviluppo completo dell’opera (Corte Costituzionale 11 luglio 1984 n. 192);
• il committente può esercitare questo suo diritto utilizzando il suo nuovo professionista che si armerà di lametta, taglierina, lucido china e retini, per le modifiche del caso, perchè al vecchio professionista gli si sono bruciati tutti i server e gli HD (oltre il danno la beffa), e questo fatto non costituisce reato;
• il committente non ha più nessuno dei diritti sopracitati se non formalizza il rapporto contrattuale con la soddisfazione piena del vecchio professionista, che nel caso di specie, può esimersi dal soddisfare degli obblighi che non ha.
Se neppure così funziona voglio il numero del tuo avvocato perchè voglio sapere cosa ti ha detto. (casomai passiamo ad altro professionista e gli chiediamo i files perchè, anche se non è detto che debba darceli, potrebbe farlo PERCHE' TU L'HAI PAGATOOOOOOO).
-
Amen.