Author Topic: Cambio di destinazione d'uso senza adeguamento  (Read 9844 times)

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zax2010

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Cambio di destinazione d'uso senza adeguamento
« on: 25 May , 2011, 16:39:21 PM »
Mi capita per le mani la seguente operazione:

Ex opificio industriale realizzato tra il 1960 e 1974, abbandonato, da trasformare in centro commerciale.

Trattandosi per buona parte di una semplice struttura monopiano, la trasformazione non comporta pressochè opere strutturali. Una sola parte delle strutture a triplice elevazione verrebbe "bucata" con l'aggiunta di qualche vano scala-ascensore mancante.

Il committente mi consegna una relazione di calcolo fatta da gente "con le pampine" (la "pampina" in siciliano è "foglia", ancor più specificatamente foglia di vite, e la dicitura sta ad indicare una eccelsa qualità e preparazione della gente che ha scritto la relazione).
Nella relazione si dichiara che in questo momento sono stati già fatti saggi distruttivi e non per determinare le caratteristiche del calcestruzzo (ma non tanti quanti ne vorrebbero Norma+Circolare), si hanno le carpenterie di buona parte delle strutture, seppur parziali, si sono fatti degli scassi per verificare armature degli elementi strutturali più ripetitivi, ecc.
Ebbene, se pure si volesse andare ancora avanti su questa strada fino a giungere ad un LC che comporti fattori di confidenza unitari, si dimostra, numeri alla mano e pur con i carichi nuovi della nuova destinazione d'uso, più bassi di quelli pre-esistenti (ed io che ho letto la relazione condivido tutte le assunzioni fatte dal relatore, tutte le scelte normative, tutti i numeretti, ecc.), che le strutture sono assai lontane dal verificare secondo le regole e le azioni di normativa, sia per quanto riguarda la resistenza, sia per la duttilità.
La relazione termina qui. Ovvero non si ipotizza alcun tipo di intervento "risolutore". Evidentemente il relatore ha portato a termine il suo mandato che era solamente quello di verificare l'esistente. Ovviamente la sentenza è: "non verifica nulla".

Adesso il committente, che a quanto pare nel frattempo si è meglio edotto sulle possibilità offerte dalla norma, giunge a me, e forte del fatto che in definitiva il progetto non prevede significativi interventi sulle strutture, mi chiede se piuttosto che adeguare, non si possa inquadrare l'intervento come un "semplice" miglioramento, oppure ancor di più come una serie di interventi locali.
Per cui a fronte di una mia ipotesi progettuale "ragionata" eventualmente affidarmi un incarico.

Preciso a scanso di equivoci. E' chiaro che voi non "vedrete" il progetto architettonico, ma d'altra parte non ho avuto modo di visionarlo a fondo nemmeno io. Quindi la domanda che farò adesso è squisitamente di interpretazione normativa nell'ipotesi che non ricorra nessuna delle opzioni previste al §8.4.1 del DM08, che qui riassumo:

E' fatto obbligo di procedere alla valutazione della sicurezza e, qualora necessario, all'adeguamento della costruzione, a chiunque intenda:
a) sopraelevare la costruzione; [Non è così. Non si alza alcuna parte della struttura, le cui coperture rimarranno tali e quali]
b) ampliare la costruzione mediante opere strutturalmente connesse alla costruzione [Non è così. Non si modifica la sagoma della costruzione esistente, ed eventuali corpi aggiunti sono staccati dall'esistente]
c) apportare variazioni di classe e/o destinazione d'uso che comportino incrementi dei carichi globali in fondazione superiori al 10%; resta comunque fermo l'obbligo di procedere alla verifica locale delle singole parti e/o elementi della struttura, anche se interessano porzioni limitate della costruzione; [E' vero che si modifica la destinazione e la classe d'uso, però non si ha alcun incremento dei carichi, anzi al contrario si diminuiscono]
d) effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un organismo edilizio diverso dal precedente. [nulla di tutto ciò deve essere fatto]


A questo punto parrebbe che in effetti un adeguamento divenga non necessario. Ma a me la qualcosa stona. Siamo sicuri che non mi stia scordando nulla?

Per il momento mi sono ricordato della circolare della Protezione Civile che definiva i vari edifici strategici e sensibili.
Sono andato a controllare quella circolare e lì i Centri Commerciali fanno parte dell'elenco degli edifici sensibili (questo deve diventare l'edificio, passando da classe d'uso II - edifici ordinari - a classe d'uso III - edifici sensibili) .
La circolare tra l'altro risponde alla Ordinanza 2003, dove a chiare lettere si dice che proprio la Protezione Civile deve chiarire quali sono gli edifici statali strategici e sensibili.
Edifici per cui l'Ordinanza stessa, se l'anno di realizzazione è precedente al 1984 (è il caso), prevede la riverifica entro 5 anni dalla emanazione dell'Ordinanza stessa (ma non necessariamente l'adeguamento).

Boh. Per adesso mi fermerei qui, i dubbi non sono ancora tutti, ma il post mi pare già parecchio lungo, e ringrazio chi ha avuto la forza di seguirmi fin qui.
« Last Edit: 25 May , 2011, 16:44:26 PM by zax2010 »

Offline pasquale

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Re:Cambio di destinazione d'uso senza adeguamento
« Reply #1 on: 25 May , 2011, 17:12:04 PM »
zax io penso che basta e avanza quella elencazione del cap. 8 ntc;
il fatto che l'edificio diventa "sensibile" e cambia la classe d'uso non modifica quella cosa, perché in tal caso anche i monumenti dovrebbero essere tutti adeguati
impossibile est ut is faciat, qui nescit quomodo fiat
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zax2010

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Re:Cambio di destinazione d'uso senza adeguamento
« Reply #2 on: 25 May , 2011, 17:57:09 PM »
Ma per i monumenti, e questo edificio non lo è, vige un apposito "2° binario", che ti permette di fare cose che per edifici "normali" non puoi fare.

Offline pasquale

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Re:Cambio di destinazione d'uso senza adeguamento
« Reply #3 on: 25 May , 2011, 18:01:47 PM »
su questo hai ragione, infatti alla fine del par. 8.4 è detto:
"Per i beni di interesse culturale in zone dichiarate a rischio sismico, ai sensi del comma 4 dell’art. 29 del D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, è in ogni caso possibile limitarsi ad interventi di miglioramento effettuando la relativa valutazione della sicurezza"

ma tu non rientri in nessuno dei punti per cui occorre l'adeguamento, hai solo l'obbligo di valutare la sicurezza secondo il par. 8.3
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(Arnold Geulincx)

zax2010

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Re:Cambio di destinazione d'uso senza adeguamento
« Reply #4 on: 25 May , 2011, 18:49:36 PM »
Aggiungo carne al fuoco.

Leggo dalla famigerata Ordinanza del 2003 (che ricordo cassata ed abrogata nei suoi allegati tecnici è ancora viva e vegeta nella sua parte articolata), in particolare all'art. 2-3° comma:

E' fatto obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, ai sensi delle norme di cui ai suddetti allegati, sia degli edifici di interesse strategico....., sia degli edifici.....che possono assumere rilevanza in relazione di alle conseguenze di un eventuale collasso. Le verifiche di cui al presente comma dovranno essere effettuate entro cinque anni dalla data della presente ordinanza e riguardare in via prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2, secondo quanto definito nell'allegato 1.

Il comma 4° recita ancora:

In relazione a quanto previsto al terzo comma, entro sei mesi dalla data della presente Ordinanza il Dipartimento della Protezione Civile e le regioni provvedono, rispettivamente per quanto di competenza statale e regionale, ad elaborare, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, il programma temporale delle verifiche,......

E sulla base di questo comma è stata emanata la Circolare (di cui non ricordo di gli estremi) della Prot. Civile.
Questa circolare, se ricordate ha suscitato "scandalo" in quanto oltre ad individuare edifici solamente statali, ha definito sensibili anche i centri commerciali (senza specificare grandezza, ecc. per cui nella descrizione rientrerebbe anche il supermarket sotto casa). In pratica i committenti privati avrebbero dovuto far verificare le loro strutture con le nuove regole sismiche. Vi risulta che nessuno lo abbia mai fatto?
La cosa più bella ancora è che la circolare suddetta è stata copiata pari da quasi tutte le regioni, per cui dappertutto il supermercato è "sensibile".
Ma che succede se un committente privato titolare di licenza commerciale particolarmente "illuminato" decidesse di far verificare la sua struttura di vendita e si accorgesse che essa non va?
E qui casca l'asino, perchè la norma non dice nulla al riguardo.
Solamente al comma 6:

La necessità di adeguamento sismico degli edifici e delle opere di cui sopra sarà tenuta in considerazione dalle amministrazioni pubbliche nella redazione dei piani triennali ed annuali....

Già la locuzione "sarà" piuttosto che "dovrà essere" indica un fumus di tutto rispetto. Ma questo riferito alle amministrazioni pubbliche. E per i privati? Assolutamente nulla.
Io sono sicuro che chi ha scritto l'Ordinanza voleva riferirsi a sole strutture pubbliche (a vario titolo) e che sia stata poi la Prot. Civile, tirandosi dietro tutte le regioni, a "pisciare fuori dal rinale".

Ma scendiamo dall'empireo e torniamo al caso specifico.
Io so già che quella che diventerà una futura struttura "sensibile" non è a norma.
Eppure, pur stando alla lettera delle norme tecniche, pare che io possa cambiarne destinazione d'uso e farla diventare sensibile senza modificarne un solo chiodo.
In sintesi riprendendo il testo letterale del §8.4.1: "E' fatto obbligo di procedere alla valutazione della sicurezza...." poichè non riscontro nessuna delle condizioni successive, io non ho alcun obbligo a procedere a valutare sicurezza alcuna.
Se però la mia struttura fosse nata già "sensibile" in forza della Circolare della Prot. Civile avrei dovuto quanto meno valutare la sicurezza (cosa farne poi in seguito degli esiti di questa verifica è un mistero).

Orbene mi pare che io mi sia infilato in un bug della norma.
Inoltre il buon senso, anche la deontologia se vogliamo, lasciando da parte la semplice lettura della norma, mi pare mi impedisca di assembrare persone su una struttura che "non sta su".
E' chiaro che tra adeguamento totale e miglioramento possono ballare anche i milioni di euro.

E se domani presentassi un progetto di miglioramento, qualche funzionario potrebbe tirar fuori altro che il DM08 e farmi storie, o no?
« Last Edit: 25 May , 2011, 19:09:29 PM by zax2010 »

Offline mircof

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Re:Cambio di destinazione d'uso senza adeguamento
« Reply #5 on: 25 May , 2011, 23:23:58 PM »
La parte finale del §8.3 forse si concilia male con l'ipotesi di miglioramento:
"La valutazione della sicurezza deve permettere di stabilire se:
- l’uso della costruzione possa continuare senza interventi;
- l’uso debba essere modificato (declassamento, cambio di destinazione e/o imposizione di limitazioni e/o cautele nell’uso);
- sia necessario procedere ad aumentare o ripristinare la capacità portante.
La valutazione della sicurezza dovrà effettuarsi ogni qual volta si eseguano gli interventi strutturali di cui al punto 8.4, e dovrà determinare il livello di sicurezza prima e dopo l’intervento.
Il Progettista dovrà esplicitare, in un’apposita relazione, i livelli di sicurezza attuali o raggiunti con l’intervento e le eventuali conseguenti limitazioni da imporre nell’uso della costruzione."


Il corrispondente punto della circolare C8.3 VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA introduce qualche ulteriore considerazione e forse merita una lettura.

A livello di curiosità, nell'ambito delle varie interpretazioni regionali, ti segnalo la seguente pubblicazione del Servizio controllo costruzioni della provincia di Perugia:
http://www.provincia.perugia.it/c/services/getAlfrescoFile?link=/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8cdda125-04e9-11df-8957-7d00ec6e622d/interpretazioni-NTC-edifici-esistenti.pdf&fileName=interpretazioni-NTC-edifici-esistenti.pdf&groupId=10125

Non so nemmeno se il documento sia ufficale (non penso visto che si parla di proposte interpretative) comunque, per quello che no so, correntemente è utilizzato dai tecnici del controllo costruzioni per dare un'intepretazione univoca, a sensi delle NTC, a tutta una serie di interventi  che interessino gli edifici esistenti.

Secondo questo documento (pag7) gli interventi con variazione in aumento di classe d’uso sono da inquadrarsi in adeguamento in tutti i casi, anche quando i carichi in fondazione aumentano meno del 10%.
« Last Edit: 26 May , 2011, 00:26:47 AM by mircof »

Offline Cris

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Re:Cambio di destinazione d'uso senza adeguamento
« Reply #6 on: 26 May , 2011, 12:45:35 PM »
Ho letto molto velocemente... ed ho raggiunto la conclusione che, se l'incarico fosse stato affidato a me, avrei fatto questo ragionamento:

Il mutamento della destinazione d'uso, di fatto aumenta l'azione sismica (Cu).

E' come se si spostasse il fabbricato sull'appennino (c'è anche una notazione su quel documento di mircof).

Detto questo, ritengo che la decisione sia molto difficile (perchè ci sono in ballo tanti soldi di eventuale adeguamento).

Quoto le considerazioni in merito all'eventualità di essere inseriti in un vero e proprio "buco" normativo, tuttavia non posso fare a meno di considerare anche il fatto che, mentre noi generalmente le norme le "applichiamo" (se possiamo), c'è purtroppo molta gente che, per lavoro, deve "interpretarle".

Ecco questo mi spaventa.

Questo intervento poco risolutore del problema mi ripugna un pò anche perchè il tizio committente, ci impiegherà un minuto a trovare l' "ing. firmatario" che gli risolve il problema in un batter d'occhio, tuttavia io non rischierei.  :)
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Offline baro

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Re:Cambio di destinazione d'uso senza adeguamento
« Reply #7 on: 28 May , 2011, 13:30:53 PM »
Ho messo un file nei "Downloads" relativi alla normativa, spero di non aver fatto danni!
http://ingegneriaforum.it/index.php?action=downloads;sa=view;down=360
Credo possa esserti utile però deve essere approvato, non so se potete ancora vederlo.
In sostanza dice che col cambio di destinazione sei obbligato a fare la Valutazione di sicurezza, poi vedi se sei in Adeguamento (nel tuo caso pare di no) o Miglioramento (e in questo caso decidi col committente come operare).
Uno spunto interessante (almeno per me che non c'avevo fatto mente locale pensando solo al caso statico) può essere la nota che fanno relativamente  all'aumento del 10% del carico in fondazione: il cambio di destinazione d'uso può comportare un incremento dell'azione sismica di progetto ed è di questa che dobbiamo tener conto nel valutare l'incremento dei carichi in fondazione.

"Ciò che è affermato senza prova, può essere negato senza prova." Euclide

zax2010

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Re:Cambio di destinazione d'uso senza adeguamento
« Reply #8 on: 30 May , 2011, 15:47:35 PM »
Ho già ringraziato con stellina Baro.

Dalla lettura del documento che ha postato emerge una differenza, non so quanto sottile, tra "valutazione della sicurezza" che riguarda gli edifici esistenti ai sensi del DM08, e la "verifica" di cui all'art. 2 della OPCM 3274/03.

Secondo voi?

Per "Valutare la sicurezza" si intende una "numerizzazione" del problema, e per "verifica" una operazione più qualitativa che quantitativa?

Offline Cris

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Re:Cambio di destinazione d'uso senza adeguamento
« Reply #9 on: 30 May , 2011, 16:35:49 PM »
.......
Dalla lettura del documento che ha postato emerge una differenza, non so quanto sottile, tra "valutazione della sicurezza" che riguarda gli edifici esistenti ai sensi del DM08, e la "verifica" di cui all'art. 2 della OPCM 3274/03.
Secondo voi?
Per "Valutare la sicurezza" si intende una "numerizzazione" del problema, e per "verifica" una operazione più qualitativa che quantitativa?

Mah... io la vedo più così:

Verifica=Valutazione ante intervento
La stessa finirà con le seguenti ipotesi:
1. Non necessità di intervento a seguito di verifiche positive;
2. Necessità di interventi di adeguamento e/o miglioramento oppure limitazioni totali o parziali all'uso.
Se si fa la verifica non è detto che si facciano lavori, sia perchè non necessari, sia perchè se pur necessari non si faranno (non convenienza, carenza di obblighi ecc.).
Inoltre le verifiche possono anche essere non necessariamente quantitative (evidenza di vulnerabilità non valutabili numericamente o valutabili con scarsa affidabilità, normalmente legate a problematiche di fatiscenza di singoli elementi strutturali, collegamenti, etc., dando su di esse un giudizio esperto).

Valutazione=Dimostrazione post intervento che necessariamente conterrà tutte quelle valutazioni che hanno portato alle scelte progettuali di adeguamento e/o miglioramento con verifica numerica dei risultati attesi.
Voglio dire che per ogni intervento si dovrà comunque dimostrare, tramite considerazioni qualitative supportate da analisi numeriche, secondo quanto indicato dalla normativa che conosciamo, di avere effettivamente conseguito un miglioramento sismico rispetto alla situazione preesistente, e quantificarlo.

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Offline Ing. Edoardo

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Re:Cambio di destinazione d'uso senza adeguamento
« Reply #10 on: 01 June , 2011, 15:44:09 PM »
Valutando il tutto come ovviament euna struttura esistente, la valutazione della sicurezza a mio avviso deve essere supportata da numeri.
I numeri caratteristici sono rappresentati dall'indice di sicurezza sismica datodal rapporto tra il periodo di ritorno dell azione sismica (allo SLV o SLD ) ed il corrispondente periodo di ritorno di riferimento (TR) dato dal rapportotra il periodo stesso di riferimento VR e (1-PVR)quest'ulitmo in scala logaritmica. Dove PVR è la probabilità di superamento.

Per non dire troppe parole al vento, ecco al direttiva del 26-2-2011 pubblicato su gazzetta ufficiale n°54
http://rghost.net/8918811

I punti a cui faccio riferimento sono il2.4 e 5.3 della presente direttiva
« Last Edit: 01 June , 2011, 15:55:20 PM by Ing. Edoardo »
"Niente e nessuno ha sempre torto: anche un orologio fermo ha ragione due volte al giorno."

 

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