Estremamente ignorante nello specifico voglio approfondire sull'assunto iniziale di Salvo@ing.
Ovvero: "...alla luce del fatto che il D.M. 20/11/1987 non è mai stato abrogato...."
Questa certezza? Da dove arriva?
Provo ad argomentare il mio "dissenso" su questa certezza.
Tutti i DM susseguitisi nel corso degli anni sono stati emanati in forza degli articoli 21 della 1086/71 e 4 della 64/74.
Proprio il DM 1987 è un DM spurio, ovvero non si sa di chi è figlio, se della prima norma, oppure della seconda, oppure di entrambe.
Nella 1086/71, infatti, le strutture trattate sono quelle in c.a., c.a.p. ed acciaio, dunque non le strutture in muratura; la 64/74 tratta specificatamente delle costruzioni in zona sismica ed il DM 87, parlando di soli carichi verticali, ad esso rimanda per le azioni sismiche (e di conseguenza alle norme tecniche sismiche specifiche, che contengono indicazioni sulle murature).
Se vado a vedere, ad esempio, il DM 1990 sui ponti stradali, trovo esplicitamente scritto che tali norme sono emanate proprio in direttiva agli articoli richiamati nelle due leggi di cui sopra, il DM 1988 sulle fondazioni precisa invece che esso è emanato in base alla 64/74.
Tornando al DM87, nella sua prima parte si indica solamente che esso sostituisce un DM del 09/01/1987 di cui su Internet non trovo traccia, anzi da qualche parte trovo la dicitura "mai entrato in vigore".
Ma andiamo ad oggi.
Il DM 2008 ha creato qualche confusione, vista la cattiva nuova abitudine da parte del normatore di non indicare se il DM nella sua interezza spazza via tutti i vari DM precedenti, oppure al contrario, quali sarebbero eventualmente rimasti in vigore.
Vi si legge soltanto nella "Premessa" che esso viene emesso ai sensi della 1086/71 e 64/74.
Riporto: "Esse raccolgono in unico organico testo le norme prima distribuite in diversi decreti ministeriali"
Questa frase da sola sarebbe sufficiente a dire che tutti i vecchi DM sono spazzati via. O non siete d'accordo?
L'unico riferimento a norme antecedenti rimane però il paragrafo 2.7
Lì, ma solamente per le costruzioni di tipo 1 e 2 (opere provvisorie ed ordinarie) e classe I e II (opere sismicamente non vulnerabili, non strategiche), e limitatamente a siti ricadenti in zona 4, viene resuscitato tra gli altri anche il DM 1987 (attenzione, tutte e tre le condizioni, tipo, classe, zona, devono essere contemporaneamente presenti).
Visto che Salvo@ing opera a Messina, ovvero non in zona 4, come lui stesso ha precisato nel suo intervento iniziale, io alla fine sintetizzo il mio pensiero dicendo:
Il DM 1987 non è stato abrogato/soppiantato dal DM 2008, ma esso per costruzioni in zona sismica 1,2,3 non è applicabile.