Author Topic: Adeguamento edificio in c.a. e verifica fondazioni  (Read 11168 times)

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Offline baro

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Adeguamento edificio in c.a. e verifica fondazioni
« on: 11 December , 2010, 14:09:06 PM »
Mi faceva piacere avere qualche opinione relativamente alle affermazioni fatte da un mio collega sulla verifica delle fondazioni di un edificio esistente in c.a. sottoposto ad adeguamento. In pratica sostiene che le fondazioni non vanno verificate e giustifica così le sue conclusioni: 
"nella verifica per adeguamento sismico si fa riferimento solo allo SLV e non agli SLU" (e fin qui ok NDR) "Quindi, dato che al punto 7.11.5 sulle fondazioni si dice che comunque in anche in condizione sismica si verificano solo gli SLU, ne deriva che la verifica delle fondazioni non è obbligatoria"  ???
Mah! secondo me ha fatto l'azzeccagarbugli ed ha ribaltato un po' il senso.... io la vedo diversamente: visto che siamo in condizione sismica la fondazione va verificata come da 7.11.5 (se SLU o come ti pare non credo interessi ai fini dell ragionamento) ma magari mi sbaglio io..... voi come la vedete questa cosa?  :mmm:

 
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Offline baro

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Re: Adeguamento edificio in c.a. e verifica fondazioni
« Reply #1 on: 11 December , 2010, 14:20:40 PM »
dimenticavo: nella nota tecnica a supporto della sua tesi cita anche il par. C8.3 "Valutazione della sicurezza" della circolare esplicativa n. 617 del 2/2/2009 dove si legge che "dall'obbligatorietà della verifica è normalmente esclusa la situazione determinata da una variazione delle azioni che interviene a seguito di una revisione della normativa per la parte che definisce l'entità delle azioni o delle zonazioni che differenziano le azioni ambientali (sisma, neve, vento) nelle diverse parti del territorio italiano".

Io purtroppo non sono ancora molto pratico di verifica edifici esistenti, ma mi pare che la circolare qua con il termine verifica si riferisca alla "verifica di sicurezza".
Questa esplicita precisazione penso che sia stata messa perché altrimenti la nuova normativa avrebbe reso obbligatorio la valutazione di sicurezza di tutto il costruito in Italia e non certo per dire che non dobbiamo verificare le fondazioni....
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Offline santacruz

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Re: Adeguamento edificio in c.a. e verifica fondazioni
« Reply #2 on: 11 December , 2010, 15:18:41 PM »
Bhe ma tu ragiona all'estremo... Supponi per un attimo che devi fare l'adeguamento sismico di un edificio in muratura di tufo costruito senza fondazioni (non merabigliarti perchè ti garantisco che esistono!)... che fai?
Ti metti lì, fai i tuoi bravi cordoli, magari qualche catena, spine sui solai e getto, intonaco armato ecc e poi l'edificio viene giù perchè non hai consolidato le fondazioni?
Morale della favola, le fondazioni vanno verificate eccome.
Un piccolo appunto al tuo collega (che presumo anche nostro) gli stati limite tecnici sono quelli utlimi e quelli di esercizio. Lo stato limite di "salvaguardia della vita" è solo una boiata che s'è inventata la norma per addolcire un po' la verifica, soprattutto in caso di adeguamento sismico.
"Il progetto sismico è in realtà un problema per architetti." (Geoffrey Wood)

Offline baro

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Re: Adeguamento edificio in c.a. e verifica fondazioni
« Reply #3 on: 11 December , 2010, 15:54:53 PM »
sìsì scusa, un nostro collega!
ovviamente concordo con quanto hai scritto...
a questo punto non so quanto sarà felice l'altra nostra collega che per l'adeguamento in esame aveva chiesto consulenza al tipo che ha scritto questa "nota tecnica" (tipo che per inciso pare essere anche una specie di docente... ri-mah!)

 
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Offline mircof

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Re: Adeguamento edificio in c.a. e verifica fondazioni
« Reply #4 on: 11 December , 2010, 19:20:31 PM »
Mah!?  :-\
A me pare che lo SLV sia uno SLU (§ 3.2.1 STATI LIMITE E RELATIVE PROBABILITÀ DI SUPERAMENTO)

Offline Cris

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Re: Adeguamento edificio in c.a. e verifica fondazioni
« Reply #5 on: 11 December , 2010, 19:57:05 PM »
Quoto Mircof....

Che vuol dire questa frase?

...."nella verifica per adeguamento sismico si fa riferimento solo allo SLV e non agli SLU" (e fin qui ok NDR)...

Spero vivamente che il tuo collega non l'abbia scritta su un documento di consulenza come dici!!  :down:
Quando i nani fanno l'ombra lunga.... è l'ora del tramonto.

Offline baro

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Re: Adeguamento edificio in c.a. e verifica fondazioni
« Reply #6 on: 11 December , 2010, 21:02:04 PM »
sì be scusate per l'approssimazione ma era come per dire in situazione sismica/non sismica
riferito al par. 8.3 NTC dice che la valutazione della sicurezza possono essere eseguite per SLV  o SLC (perciò parrebbe non occorra verifica statica)

tutto questo è tratto da una nota tecnica integrativa in risposta ad un osservazione del Genio Civile
a questo punto dato che vedo interesse (grazie per le risposte), quasi quasi mi viene voglia di copia/incollare tutto pari pari :asd: :

"Il D.M. 14.01.08 recita che nella costruzioni esistenti, qualora si debba procedere alla verifica ed eventualmente all'adeguamento sismico, si fa riferimento allo SLV e non già agli SLU (in situazione non sismica). D'altra parte nel par. C8.3 "Valutazione della sicurezza" della circolare esplicativa n. 617 del 2/2/2009 si legge che "dall'obbligatorietà della verifica è normalmente esclusa la situazione determinata da una variazione delle azioni che interviene a seguito di una revisione della normativa per la parte che definisce l'entità delle azioni o delle zonazioni che differenziano le azioni ambientali (sisma, neve, vento) nelle diverse parti del territorio italiano". Quindi, a meno che non si siano palesati malfunzionamenti strutturali, in questo caso dovuti a cedimenti assoluti o differenziali, NON è richiesto che vengano eseguite verifiche agli SLU (né di tipo STR né di tipo GEO). D'altra parte è evidente che, nella fattispecie, non è applicabile quanto contenuto nel cap. 7.11.5 "fondazioni" perché al punto 7.11.5.3 "verifiche allo SLU e allo SLE" si ribadisce che, anche in situazione sismica, devono essere verificati gli stessi stati limite ultimi che devono essere presi in considerazione in situazione non sismica. Pertanto rientra nella fattispecie delle verifiche non obbligatorie."


io sarò duro di comprendonio, ma sono perplesso!

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Offline santacruz

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Re: Re: Adeguamento edificio in c.a. e verifica fondazioni
« Reply #7 on: 11 December , 2010, 21:24:11 PM »
sìsì scusa, un nostro collega!
ovviamente concordo con quanto hai scritto...
a questo punto non so quanto sarà felice l'altra nostra collega che per l'adeguamento in esame aveva chiesto consulenza al tipo che ha scritto questa "nota tecnica" (tipo che per inciso pare essere anche una specie di docente... ri-mah!)

Guarda... per quanto riguarda i prof... ho letto una relazione (di cui vi parlerò dettagliatamente una volta risolta la cosa) in cui si "consigliavano" degli interventi strutturali privi di ogni senso fisico, etico, morale e per giunta contro anche il più spicciolo buon senso.
Morale della favola... le norme tecniche vanno lette principalmente in riferimento allo spirito della norma e non ai cavilli che possono esservi insiti... Per quanto una norma possa essere scritta male...!
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Renato

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Re: Adeguamento edificio in c.a. e verifica fondazioni
« Reply #8 on: 11 December , 2010, 22:33:27 PM »
Si fa confusione tra la valutazione della sicurezza e l'adeguamento.
Se si deve fare l'adeguamento di una costruzione vale solo la definizione del punto 8.4 NTC:
interventi di adeguamento atti a conseguire i livelli di sicurezza pervisti dalle presenti norme.
Anche la circolare al pnto C8.4.1 dice che a seguito dell'intervento la costruzione deve essere in grado riresistere alle combinazioni previste nelle NTC:         SENZA DISTINZIONE TRA LE COMBINAZIONI NON SISMICHE E QUELLE SISMICHE.    Sono obbligatorie pertanto tutte le combinazioni allo Stato limite Ultimo comprese quelle sismiche SLV (che sono sempre SLU) . Le comb. SLE possono essere stabilite di concerto tra progettista e committente (8.3 NTC primo comma).

Offline mircof

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Re: Adeguamento edificio in c.a. e verifica fondazioni
« Reply #9 on: 12 December , 2010, 17:08:44 PM »
Sono d'accordo con Renato.
Mi pare che questa nota giochi un po' con quanto dice la norma e si scontri con il buon senso.
Comunque la circolare al §C8A.5.11 Interventi in fondazione specifica il caso in cui è possibile omettere le verifiche in fondazione:
"È in genere possibile omettere interventi sulle strutture di fondazione, nonché le relative verifiche, qualora siano contemporaneamente presenti tutte le condizioni seguenti:
x) nella costruzione non siano presenti importanti dissesti di qualsiasi natura attribuibili a cedimenti delle fondazioni e sia stato accertato che dissesti della stessa natura non si siano prodotti neppure in precedenza;
y) gli interventi progettati non comportino sostanziali alterazioni dello schema strutturale del fabbricato;
z) gli stessi interventi non comportino rilevanti modificazioni delle sollecitazioni trasmesse alle fondazioni;
aa) siano esclusi fenomeni di ribaltamento della costruzione per effetto delle azioni sismiche."


In definitiva, le motivazioni riportate nella nota sembrano inconsistenti,
comunque, qualora le condizioni richieste dal §C8A.5.11 siano tutte presenti è possibile omettere le verifiche in fondazione.

[edit] Mi correggo il §C8A.5.11 è relativo agli edifici in muratura è non può essere applicato al tuo caso.
« Last Edit: 12 December , 2010, 18:12:35 PM by mircof »

 

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