Zax ha, secondo me, centrato perfettamente la questione.
Il succedersi e l'accavallarsi di vecchie norme con nuove esigenze crea confusione e da' vita ad interpretazioni diverse e contrastanti tra loro.
Ho qualche anno sulle spalle e nei miei primi incarichi professionali (1980-81) ho incontrato collaudatori "sfingi" che, ai sensi della 1086, interpretavano il ruolo senza lasciar trasparire nemmeno un cenno di approvazione dal volto.
Col tempo le cose sono cambiate: un rigo da una parte un paragrafo dall'altra ed anche il collaudatore è stato chiamato a valutare la validità del progetto prima che esso fosse realizzato.
Adesso siamo a questo.
NTC08:
Il Collaudatore, nell’ambito delle sue responsabilità, dovrà inoltre:
f) esaminare il progetto dell’opera, l’impostazione generale, della progettazione nei suoi aspetti
strutturale e geotecnico, gli schemi di calcolo e le azioni considerate;
Art. 67 (L, comma 1, 2, 4 e 8; R, commi 3, 5, 6 e 7) - Collaudo statico
(Legge 5 novembre 1971, n. 1086, artt. 7 e 8 )
1. Tutte le costruzioni di cui all’articolo 53, comma 1, la cui sicurezza possa comunque interessare la
pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico.
2. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all’albo da almeno dieci anni,
che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell’opera.
Che, come si vede, è una contraddizione in termini perchè l'esame di un progetto presuppone una valutazione che, non è detto, sia identica a quella del progettista.
Willy