Dagli ingegneri parte la sfida per un Ordine più coeso e rappresentativo. Il Consiglio nazionale degli ingegneri (Cni) ha approvato per primo il regolamento che stabilisce i criteri e le modalità per la nomina dei membri dei Consigli di disciplina provinciali, in attuazione dell’art. 8, comma 3, del dpr 7 agosto 2012 n. 137.
Un regolamento, questo, che è stato elaborato e concordato nell'ambito del Pat, l'organizzazione che raggruppa le Professioni dell’area tecnica, coordinato dal presidente del Cni, Armando Zambrano, e che include nove professioni: biologi, chimici, dottori agronomi e dottori forestali, geologi, geometri, ingegneri, periti agrari, periti industriali e tecnologi alimentari.
“Siamo molto soddisfatti – dichiara il numero uno del Cni Zambrano – di essere riusciti in tempi celeri ad adempiere a un passaggio significativo previsto dalla riforma delle professioni. Tra gli aspetti per noi importanti, il fatto che l'organo ora deputato alla designazione dei membri dei Consigli disciplinari provinciali dell'Ordine degli ingegneri sia aperto alla partecipazione di soggetti esterni all’albo, quali professionisti ed esperti dell’area tecnica e giuridica, nonché di magistrati”.
L'approvazione dello schema di regolamento da parte del Pat risale al 10 ottobre e gli ingegneri hanno poi trasmesso la loro proposta agli Uffici del Ministero della Giustizia per una valutazione preliminare. Ottenendo un giudizio positivo, il Cni può procedere per rispettare la tempistica prevista dal dpr 137. I Consigli nazionali hanno, infatti, 90 giorni di tempo dall’entrata in vigore del dpr 137/2012, ovvero il 15 agosto 2012, per adottare, previo parere vincolante del Ministero, il regolamento per l’individuazione dei criteri.
Il Dpr 137/2012 stabilisce che i componenti dei consigli di disciplina territoriali siano nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario hanno sede, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai corrispondenti Consigli dell'Ordine o Collegio.
L'elenco deve essere composto da un numero di nominativi pari al doppio del numero dei consiglieri che il presidente del tribunale è chiamato a designare. Il regolamento elaborato dal Pat stabilisce anche che gli iscritti all’Ordine o Collegio che intendano partecipare alla selezione per la nomina a componente del Consiglio di disciplina territoriale debbano presentare la loro candidatura entro e non oltre trenta giorni successivi all’insediamento del nuovo Consiglio territoriale dell’Ordine o Collegio di appartenenza.
Gli iscritti hanno l’obbligo di allegare alla propria candidatura un curriculum vitae, compilato conformemente al modello predisposto dal Consiglio nazionale dell’Ordine o Collegio. Piena facoltà viene lasciata al Consiglio territoriale di indicare nei Consigli di disciplina membri esterni, non iscritti all’albo, per un numero complessivo non superiore ad un terzo del totale dei componenti. Tali membri esterni possono essere prescelti, previa valutazione del curriculum professionale, tra gli iscritti da almeno 5 anni agli albi delle professioni regolamentate giuridiche e tecniche e possono essere esperti in materie giuridiche o tecniche, magistrati ordinari, amministrativi, contabili, anche in pensione.
Sempre il Regolamento approvato dal Pat dispone che, ove l’Albo sia suddiviso in due sezioni, il numero dei componenti della sezione B debba essere pari a quello presente nel corrispondente Consiglio territoriale dell’Ordine o Collegio. I giudizi disciplinari riguardanti uno o più soggetti iscritti alla Sezione B dell’albo saranno assegnati d’ufficio al Collegio giudicante nel quale figuri almeno un consigliere proveniente dalla Sezione B dell’Albo.
In sede di prima applicazione del regolamento, l’invio dell’elenco dei candidati al Presidente del Tribunale competente dovrà avvenire entro 120 giorni dalla pubblicazione di questo regolamento nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.
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