@automa
Non voglio andare off-topic, e chiedo scusa preventivamente.
In realtà proprio in virtù della legge regionale siciliana del 2003, qualche tempo fa afazio (che invito nel caso ad intervenire), sosteneva che proprio la legge impedirebbe il "diniego" della pratica.
Ovvero la legge dice che il GC ha 60 giorni di tempo per dare l'autorizzazione, se dall'esame la pratica risultasse lacunosa in tutto o in parte, il GC blocca i termini chiedendo integrazioni/modificazioni al tecnico, ma mai potrà bocciare la pratica.
Ovvero una volta entrata, la pratica potrà anche essere "ritoccata" per vari motivi anche 20 volte (con gli allungamenti dei tempi del caso), ma l'esito finale deve e dovrà essere in ogni caso positivo.
Pertanto se entro 60 giorni nessuno ha detto nulla, dopo 60 giorni nessuno potrà più dire nulla.
Esatto.
Quando una pratica e' sottoposta ad istruttoria, non puo' esistere un esito intermedio negativo, a meno che non ci si rifiuta di adeguarsi alle richieste (legittime) dell'istruttore.
Questo significa che se io presento una pratica con un calcolo in cui da qualche parte vado fuori o contro la norma, o una pratica carente di una marca di bollo o di una relazione sui materiali o manca la verifica di stabilità anzichenò una verifica degli spostamenti, l'istruttore ha la solo ed unica facolta di richiedere per iscritto ed in maniera precisa e puntuale (cosa che non fanno mai) ed ove necessario anche coi riferimenti ad articoli di legge (cosa che non fanno mai), i punti da sviluppare ed i documenti da integrare e lo debbono fare in unica volta. Adesso non possono, come facevano una quindicina di anni fa, chiedere una verifica oggi, una dichiarazione dopo due mesi, un calcolo dopo sei mesi e cosi via dicendo.
In alcuni casi, per esempio mancanza di una marca da bollo, possono addirittura esimersi dal chiedere di integrarla e dar via ad un procedimento di denuncia per "evasione di bollo" che non significa bocciatura della pratica ma una semplice multarella che è ben poca cosa rispetto a due o tre mesi di fermo di un cantiere.
Non possono nemmeno imporre un termine perentorio (come invece fanno) per la presentazione delle integrazioni richieste. Infatti la l'articolo 32, riportato da _automa_, fissa termini perentori per l'esame sia della pratica (60 gg) e sia delle integrazioni (15 gg) e giammai termini per la presentazione dei documenti richiesti.
In una occasione ho anche avuto modo di scriverlo in una mia lettera di risposta. L'istruttore aveva scritto chiedendo tutta una serie di documenti e di verifiche e concludeva con: "(Per quanto sopra si invita codesta Ditta ad apportare le opportune modifiche e/o integrazioni al progetto strutturale trasmesso entro il termine perentorio di giorni trenta, trascorsi i quali la pratica sarà restituita senza il visto di approvazione)"
Nella mia risposta, do ovviamente seguito a ciascuno dei punti nei quali mi si chiedeva qualche cosa e concludevo con:
"La presente nota, unitamente agli allegat,i viene trasmessa a soddisfacimento di quanto richiesto (modifiche e/o integrazioni al progetto strutturale).
In merito al tempo perentorio di giorni trenta, concesso da codesto Ufficio per la trasmissione degli atti integrativi, non si puo’ non ricordare il fatto che la procedura dettata nell’art. 32 della Legge19 maggio 2003 n.7 riguardante lo snellimento delle pratiche per l’ottenimento dell’autorizzazione ai sensi della legge 64/74, prevede che l’ufficio del Genio Civile deve completare l’istruttoria entro e non oltre sessanta giorni dalla data di presentazione della pratica, e che nel caso di richiesta di integrazione di atti, che comunque deve avvenire in unica soluzione, deve esitare l’autorizzazione entro quindici giorni dalla ricezione degli atti integrativi ed in mancanza di negativa e motivata comunicazione, l’autorizzazione si intende resa. In questa procedura vengono fissati dei termini perentori per l’esame della pratica e non per la presentazione degli atti integrativi richiesti. Pertanto il mancato rispetto del termine perentorio di giorni trenta dettato nella nota del Genio Civile non puo’ essere motivo di resa degli elaborati senza il visto di approvazione.
Si annota anche il fatto che codesto Ufficio non ha comunicato all’Impresa il nominativo del responsabile o dei responsabili del procedimento autorizzativo secondo quanto previsto al secondo comma dell’art. 32 della Legge19 maggio 2003 n.7.
Rimanendo in attesa del rilascio della autorizzazione ai sensi dell’art. 18 della L.64/74, che si ricorda si intenderà positivamente resa in assenza di comunicazione che dovrà avvenire entro quindici giorni, si coglie occasione per porgere distinti saluti."
Posso solo dirvi che il NO è arrivato prima dello scadere dei 15 gg.
saluti