Caro Massimo se si sapesse alla perfezione la differenza, vorebbe dire avere una normativa chiara, quindi non saremmo in Italia
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Quoto.... infatti cito....
Al fine di stabilire se un edificio possa rientrare nella definizione di “costruzione modesta”, il Consiglio di Stato si è da tempo orientato ad affermare il principio secondo cui “l’Amministrazione non può basarsi esclusivamente su un rigido criterio di valutazione meramente quantitativo, assumendo invece rilevanza decisivo l’elemento tecnico - qualitativo consistente nel determinare (volta per volta) se il progetto, per i problemi tecnici che implica, rientri o meno nelle cognizione della categoria dei geometri”
Ed ancora...
Al riguardo, Consiglio di Stato, sez. V, 3.10.2002, n. 5208 ha rilevato che “in mancanza di ogni ulteriore specificazione da parte dell’art. 16 lett. m) r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, il discrimine della competenza dei geometri nel campo delle costruzioni civili è dato dalla modestia dell’opera, in senso tecnicoqualitativo e con riguardo alla struttura dell’edificio e delle relative modalità costruttive, che non devono implicare la soluzione di problemi tecnici particolari, devoluti esclusivamente alla competenza professionale degli ingegneri e degli architetti”.
Ancora, Consiglio di Stato, Sez. V, 22.9.2001, n. 4985, ha riconosciuto che “in base all’art. 16, r.d. 11 febbraio 1929 n. 2174 e dell’art. 54, l. 2 marzo 1949 n. 144, non rientra nella competenza del geometra la realizzazione di un complesso di opere di modesta entità o tenuità, bensì che richiede una visione d’insieme, pone problemi di carattere programmatorio ed impone la valutazione complessiva di una serie di situazioni la cui soluzione, sotto il profilo tecnico, possa incontrare difficoltà non facilmente superabili con il solo bagaglio professionale del geometra (nella specie, l’incarico di progettazione è di sicura complessità, perchè riguarda l’adeguamento e la razionalizzazione dell’acquedotto comunale, in funzione di una nuova destinazione urbanistica e, quindi, non è penalizzante della posizione professionale dei geometri)”.
Però, purtroppo c'è anche:
Così, Cass. civ. Sez. II, 9.5.2000, n. 5873, ha affermato che “a norma dell’art. 16 lett. m) r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l’adozione anche parziale di strutture in cemento armato,
mentre in via di eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo articolo, solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell’ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone, restando quindi comunque esclusa la suddetta competenza nel campo delle costruzioni civili ove si adottino strutture in cemento armato, la cui progettazione e direzione qualunque ne sia l’importanza è pertanto riservata solo agli ingegneri e architetti iscritti nei relativi albi professionali”.
Inoltre tra i criteri “quantitativi” di valutazione dell’opera civile sono principalmente annoverati la volumetria, l’altezza ed il numero dei piani;24 con riferimento al primo di essi, è stato generalmente individuato il limite di
5.000 m3, al di sopra del quale una costruzione perderebbe la connotazione
di “modesta”.
Si tratta, evidentemente, di un
limite che non presenta carattere assoluto ma che, combinato con i requisiti di ordine qualitativo, contribuisce a delimitare le competenze delle diverse categorie professionali.
Che tradotto vuol dire "condizione necessaria perchè il Geometra non progetti è 5000 mc. MA NON SUFFICIENTE" (anche al di sotto di tale cubatura, non può progettare se.... opera complessa.... pubblica incolumità... ecc.)
In sostanza e per concludere.... Dall’esegesi del Regio Decreto n. 2229/1939 e della Legge n. 1086,
del 1971, la giurisprudenza ha precisato che “
non tutte le opere con impiego di cemento armato sono precluse alla progettazione dei geometri, ma solo quelle in cui in relazione alla loro destinazione, il predetto impiego può comportare pericolo per la pubblica incolumità delle persone il ché tendenzialmente avviene per le costruzioni destinate a civile abitazione, progettate su più piani”.
Il tutto io lo ritengo esteso alla progettazione architettonica, direzione dei lavori e progettazione strutturale.