ATTENZIONE:
Siamo (siete) così bravi a progettare strutture stando attenti a rispettare tutti i disposti delle nuove NTC08 alla lettera considerandone addirittura le interpretazioni.... e poi mandiamo una notifica preliminare (senza la firma del committente) in aperta violazione dell'art 99 del D.Lgs 81/08?..... Stiamoci attenti.... ma... se lo dice la ASL.... Boh.
L'UNICA SOLUZIONE E' CHE IL CSP/CSE SIA ANCHE NOMINATO Responsabile dei Lavori (che è ben altra cosa)!
Art. 99.
Notifica preliminare
1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio
dei lavori, trasmette all'azienda unita' sanitaria locale e alla
direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la
notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII,
nonche' gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di
notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto
di varianti sopravvenute in corso d'opera;
c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entita' presunta
di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.
2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile
presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di
vigilanza territorialmente competente.
3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni
in attuazione dell'articolo 51 possono chiedere copia dei dati
relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.
E succ. mod.
Art. 90 comma 9 D.Lgs 81/08 + D.L.gs 106/09. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o
ad un lavoratore autonomo:
a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui
all’allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori
non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede
si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del
certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato, corredato da
autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica,
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili,
nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità
presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui
all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante
presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell’autocertificazione relativa al
contratto collettivo applicato;
c) Trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di
costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99,
il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante
l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).
Saluti...