Scusate l'ignoranza, ma non è esattamente il mio campo.
Quando mi ero informato, più che altro per motivi personali, avevo visto che il regolamento locale di igiene - tipo di Brescia richiedeva l'obbligatorietà della prevenzione dei rischi di caduta dall'alto. Il paragrafo 3.2.11 prevede in particolare che le modalità di accesso in sicurezza siano definite nel fascicolo dell'opera.
Tale paragrafo si riferisce ad edifici nuovi o a interventi in edifici esistenti.
Mi chiedo, se nel fascicolo dell'opera viene specificato che per accedere in sicurezza alla copertura è necessario realizzare un ponteggio, è possibile in questo caso NON realizzare alcuna linea vita?
grazie
MArco