Per chiudere il cerchio.
I tecnici abilitati devono essere iscritti ad elenco ministeriale apposito, come dalla legge 818/84 richiamata da Automa (ma solamente per chi esegue verifiche analitiche, e non per le tabellari. O no? Automa un ultimo sforzo, dai!).
Per poter essere iscritti a tale elenco bisogna partecipare a specifico corso abilitante. Oppure essere professore universitario, oppure essere iscritto all'albo da più di 10 anni.
In ogni caso pur essendo in uno di questi ultimi due casi bisogna farne esplicita richiesta. Richiesta che di solito viene veicolata dagli ordini professionali.
confermo che se non è cambiato nulla è proprio come dici tu.
per le certificazioni di resistenza al fuoco rese con metodo analitico occorre essere iscritti all'apposito elenco. per gli altri metodi no.
per quanto riguarda le verifiche di resistenza al fuoco depositate al genio civile invece non trovo indicazioni in merito. ovvero da come ho interpretato un tecnico non iscritto nell'elenco può condurre le verifiche di resistenza al fuoco con metodo analitico ai sensi del dm08 e presentarle al genio civile. lo stesso tecnico pero' non può presentare la stessa verifica analitica per la richiesta di certificato prevenzione incendi in quanto non iscritto all'elenco. un pasticcio credo.
faccio notare che i coefficienti psi2 da usarsi nelle verifiche eccezionali dm08 (fra i quali quelle di resistenza al fuoco) sono diversi da quelli previsti dalla norma uni9502. nella fattispecie quelli della norma uni9502 sono più conservativi.