Bravo. Devo dire che sei riuscito a scoprire una piccola incongruenza della norma.
Non voglio far scoppiare l'ennesima diatriba sulle incongruenze piccole o grandi o grandissime sulle NTC, perchè in effetti del capitolo 11 io personalmente apprezzo la "voglia" del normatore di aprire gli occhi sul mondo e cercare di adeguare la norma allo scenario reale in cui gli attori in campo non sono semplicemente Ferriera e DL, ma tutte le figure intermedie che comunque ci sono e che anzi fanno da spina dorsale ad un processo di "industrializzazione" nell'ambito edilizio che andrà sempre ad aumentare.
Ad esempio io trovo giusto che le prove sull'acciaio vengano fatte dai centri di trasformazione (forse anche troppi visto l'obbligo di un controllo almeno per giorno di lavorazione), e che il direttore tecnico si assuma le responsabilità che gli competono, senza riversarle su quel povero cristo della DL (infatti alla fornitura egli deve accompagnare la semplice ricevuta di attestazione presso il STC, e una "misera" dichiarazione di aver eseguito le prove che la norma prevede).
E' comunque come dici tu, è il solo direttore tecnico del centro di trasformazione che potrà effettivamente sapere se le forniture che gli arrivano provengono o no da una sola o da più ferriere, potendosi regolare di conseguenza così come recita la norma.
Il povero DL no.
Poichè però egli (il DL) è comunque obbligato a far eseguire le prove su spezzoni di acciaio che gli arriva in cantiere, potrà dai certificati del laboratorio ufficiale, capire se le barre da lui inviate sono di una stessa ferriera, oppure no.
Nel caso in cui le ferriere fossero più d'una potrà allora chiedere "conto e ragione" al responsabile tecnico del centro di trasformazione, chiedendo di visionare i certificati delle prove giornaliere da egli fatte.
Ovviamente questa ambiguità dovrebbe scomparire nel caso in cui il DL di concerto con il responsabile tecnico del CdT, provvedesse al prelievo congiunto degli spezzoni, così come prevede la norma stessa.