Quanto detto da Zax è corretto.
Aggiungo solo che:
il CENTRO DI TRASFORMAZIONE deve rispettare i seguenti requisiti:
• il sistema di gestione della qualità del prodotto che sovrintende il processo di fabbricazione deve essere predisposto in coerenza con le norme UNI EN ISO 9001:2000 e certificato da parte di un organismo terzo indipendente;
• conseguire l’autorizzazione del Servizio Tecnico Centrale a svolgere l’attività di Centro di Trasformazione;
• nominare il Direttore Tecnico che opera secondo il disposto dell’art. 64, comma 3, del DPR 380/01.
Tutti i prodotti forniti in cantiere dal CdT
devono eseer accompagnati:
a) da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell’attestato di avvenuta dichiarazione di attività, rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale, recante il logo o il marchio del centro di trasformazione;
b) dall’attestazione inerente l’esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal Direttore Tecnico del centro di trasformazione, con l’indicazione dei giorni nei quali la fornitura è stata lavorata.
Il D.L. deve solo accertare che, il Centro di trasformazione sia in possesso dei requisiti previsti ed accettare le forniture.
Della documentazione di cui sopra dovrà prendere atto il collaudatore, che riporterà, nel Certificato di collaudo, gli estremi del centro di trasformazione che ha fornito l’eventuale materiale lavorato.
Nel caso in cui il materiale sia sprovvisto del marchio identificativo o tale marchio non rientra fra quelli depositati al servizio Tecnico Centrale esso non può essere certificato dal laboratorio e di conseguenza il materiale non è utilizzabile.
bye
P.S.: la marcatura CE è controllata dal servizio Tecnico Centrale (ROMA).