era proprio quello che cercavo e che ero certo esistesse, ingwilly.
grazie anche per l'articolo
ecco un estratto:
DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 ottobre 2007
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio
culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni
(GU n. 24 del 29 gennaio 2008- Suppl. Ordinario n. 25)
2.2 "Per i beni culturali tutelati è in ogni caso necessario attenersi ad interventi di miglioramento. Con il termine
di miglioramento si deve intendere l’esecuzione di opere in grado di far conseguire all’edificio un maggior
grado di sicurezza rispetto alle azioni sismiche con un livello di protezione sismica non necessariamente
uguale a quello previsto per le nuove costruzioni.
Nel caso dei manufatti architettonici di interesse storico e culturale esistono, infatti, oggettive difficoltà a
definire procedure di verifica dei requisiti di sicurezza, analoghe a quelle applicate per gli edifici ordinari,
in quanto la loro varietà tipologica e la singolarità specifica dei “monumenti” (anche dovuta alla storia di
ogni edificio) non consentono di indicare una strategia univoca ed affidabile di modellazione ed analisi. In
queste valutazioni spesso si riscontrano sia un’incertezza nel modello di comportamento sia un’incertezza
dei parametri del modello. Inoltre, per quanto riguarda gli interventi, non sempre è possibile quantificarne
con precisione la reale efficacia ed è impossibile portare in conto, attraverso un procedimento
esclusivamente quantitativo, le esigenze di conservazione; ne deriva che spesso è opportuno accettare un
livello di rischio sismico più elevato rispetto a quello delle strutture ordinarie, piuttosto che intervenire in
modo contrario ai criteri di conservazione del patrimonio culturale.
Si ritiene comunque necessario calcolare i livelli di accelerazione del suolo corrispondenti al
raggiungimento di ciascun stato limite previsto per la tipologia strutturale dell'edificio, nella situazione
precedente e nella situazione successiva all'eventuale intervento. In questo è implicita la consapevolezza
che non sempre si possono applicare ai beni culturali tutelati le prescrizioni di modellazione e verifica
indicate per gli edifici ordinari, ma si afferma che comunque è necessario procedere ad una valutazione del
comportamento sismico complessivo del manufatto, con i modelli ritenuti più opportuni.
In questa Direttiva viene proposto un percorso di conoscenza ed analisi in cui il giudizio sul livello di
rischio del manufatto o l’idoneità di un intervento emerge dal confronto tra la capacità della struttura,
valutata a seguito di una conoscenza qualitativa e quantitativa della costruzione, e l’azione sismica,
opportunamente modulata in funzione di ragionevoli livelli di protezione sismica. Tale confronto non deve
essere inteso come una verifica cogente, nella quale la capacità deve risultare superiore alla domanda
conseguente a quella azione, ma come un elemento quantitativo da portare in conto, insieme ad altri, in un
giudizio qualitativo complessivo che considera le esigenze di conservazione, la volontà di preservare il
manufatto dai danni sismici ed i requisiti di sicurezza, in relazione alla fruizione ed alla funzione svolta. In
questo contesto, tutti i coefficienti e parametri indicati nel seguito della Direttiva non hanno valore
prescrittivo."