Salve Amici,
vi sottopongo una nota relativa ai controlli da eseguirsi sulle “forniture di acciaio” presso i Centri di Trasformazione a cura del Direttore Tecnico, secondo quanto previsto dalle NTC.
Preciso che il campo di applicazione è quello degli Acciai per Carpenterie Metalliche.
Il punto 11.3.4.1 dice chiaramente che:
1- “Per la realizzazione di strutture metalliche si dovranno utilizzare acciai recanti la marcatura CE…”;
2- Per i prodotti per cui non sia applicabile la marcatura CE, si rimanda a quanto specificato al punto B del §11.1. e si applica la procedura di controllo di cui al § 11.3.4.11, ovvero, nel caso di Officine per la produzione di carpenterie metalliche, al paragrafo 11.3.4.11.2.3.
Pare dunque che vi sia una netta distinzione fra due tipologie di forniture di acciai:
1- quelli marcati CE, per i quali non vi è l’obbligo dei controlli sulle forniture nei centri di trasformazione, ma sarà onere della D.L., in fase di accettazione in cantiere, accertarsi del possesso della marcatura CE, richiedendo al fornitore la Dichiarazione di Conformita';
2- quelli che non sono (ancora) soggetti a marcatura obbligatoria (soggetti però alla qualificazione ministeriale), per i quali vi è l’obbligo dei controlli sulle forniture “anche” nei Centri di Trasformazione, oltre che in fase di accettazione in cantiere (a cura della DL).
Detto ciò, occorre adesso considerare quanto recita il par 11.3.1.7, ovvero:
il Centro di Trasformazione ha l’obbligo di effettuare una serie di controlli atti a garantire la permanenza delle caratteristiche sia meccaniche che geometriche, del materiale base, a seguito di trasformazioni indotte a causa delle lavorazioni, tipo: piegature, sagomature, saldature, etc… Tali controlli saranno coordinati dal Direttore Tecnico del centro di Trasformazione.
Conclusioni:
A) Se un centro di trasformazione opera delle lavorazioni, a partire da una fornitura di acciaio dotato di marcatura CE, il Direttore Tecnico dovrà disporre quanto segue:
- nessun controllo sulle forniture di materiale base;
- per le lavorazioni che non prevedono alcuna modifica sostanziale del materiale base ma solo saldature, gli unici controlli da eseguire saranno i CND sulle saldature stesse (vedi par. 11.3.4.5);
- per le lavorazioni che prevedono modifiche sostanziali del materiale base (es.: piegature, etc.) dovranno essere eseguite prove meccaniche di resilienza, trazione e piegatura su 3 campioni di materiale estratti da ogni lotto di produzione o per ogni lavorazione giornaliera;
- per le lavorazioni che prevedono sia modifiche sostanziali del materiale base che saldature dovrà essere eseguito quanto riportato ai punti precedenti.
B) Qualora, invece, presso il Centro di Trasformazione arrivasse una fornitura di acciaio di base non marcata CE, ma dotata del certificato di qualifica del Servizio Tecnico Centrale, dovranno essere disposti controlli secondo quanto previsto al paragrafo 11.3.4.11.2.3 (nel caso di Officine per la produzione di carpenterie metalliche). In tale paragrafo viene chiaramente detto che:
- i controlli sulle forniture sono obbligatori ed a cura del Direttore tecnico dell’officina;
- per ogni fornitura dovranno essere eseguite minimo 3 prove, di cui almeno una sullo spessore massimo ed una sullo spessore minimo;
- le prove da eseguire saranno almeno: piegatura e trazione.
Inoltre andranno eseguite tutte le prove che si renderanno necessarie a seguito della lavorazione subita dal materiale base, come sopra detto.
Gradirei un vostro commento.
yus