Author Topic: obbligatorietà verifiche incendio  (Read 1871 times)

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Offline hugo

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obbligatorietà verifiche incendio
« on: 31 August , 2014, 14:21:38 PM »
http://www.ordineingegneri.pistoia.it/wp-content/uploads/Leonardo-Negro-Caso-studio-n.5-Lezione-5-11-2010.pdf

http://www.ordineingegneri.pistoia.it/wp-content/uploads/Leonardo-Negro-Caso-studio-n.1_Lezione-22-10.pdf

In questi due Corsi si dice che  per tutte le opere, anche quelle ad uso privato, è necessario effettuare la verifica per carico d'incendio.-

Io sapevo che l'obbligatorietà era relativa a edifici pubblici, di pubblico spettacolo, edifici  privati con altezza elevata (20 o 24 m non ricordo bene).-

Cosa ne pensate?
Grazie


Offline enterprise

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Re:obbligatorietà verifiche incendio
« Reply #1 on: 01 September , 2014, 15:45:54 PM »
La necessità delle verifiche al fuoco non dipende dal fatto che l'edificio sia pubblico o privato, ma dal livello di prestazione richiesto per la struttura, da valutare di volta in volta, come in tab. 3.5.IV delle NTC 2008.
Ad esempio, per una villetta, si può ipotizzare il livello I (Nessun requisito specifico di resistenza al fuoco dove le conseguenze del collasso delle strutture siano accettabili o dove il rischio di incendio sia trascurabile).
Definito il livello di prestazione, va applicato il D.M. 9/3/2007 per stabilire quale classe REI applicare.

In particolare, ci sono alcuni casi in cui il livello di prestazione non può essere liberamente scelto dal progettista e dalla committenza, come per la villetta di cui sopra, ma deve rispondere a precise regole: le NTC 2008 prevedono che (3.6.1.2):

In particolare, per le costruzioni nelle quali si svolgono attività soggette al controllo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ovvero disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, i livelli di prestazione e le connesse classi di resistenza al fuoco sono stabiliti dalle disposizioni emanate dal Ministero dell’Interno...




Offline g.iaria

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Re:obbligatorietà verifiche incendio
« Reply #2 on: 01 September , 2014, 16:02:42 PM »
In base a § 2.1 e 3.6 di NTC’08 il requisito di robustezza strutturale nei confronti delle azioni eccezionali deve essere valutato:
1)   In modo analitico quando è necessario tenerne conto in modo esplicito con apposite combinazioni di carico e relative verifiche di resistenza.
2)   In modo qualitativo quando non è necessario tenerne conto in modo esplicito.

Nel primo caso il requisito di robustezza strutturale è verificato numericamente mediante apposite verifiche in accordo al § 3.6.1 di NTC’08 ed alle norme specifiche antincendio richiamate nel § C3.6.1.2:
•   DM 16.02.07: Classificazione di resistenza la fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione;
•   DM 09.03.07: Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del corpo nazionale dei vigili del fuoco.
A questo primo caso corrisponde una richiesta di prestazione nei confronti dell’incendio dal Livello 2 al Livello V secondo la Tabella 3.5.IV, con maggiori dettagli nel DM 09.03.07.
Rientrano in questo primo caso le sole strutture soggette ricadenti nell’ambito di applicazione del DM 09.03.07 come indicato nell’art. 1  del DM stesso:
Art. 1. Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce i criteri per determinare le
prestazioni di resistenza al fuoco che devono possedere le
costruzioni nelle attivita' soggette al controllo del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, ad esclusione delle attivita' per le quali le
prestazioni di resistenza al fuoco sono espressamente stabilite da
specifiche regole tecniche di prevenzione incendi.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle
attivita' i cui progetti sono presentati ai Comandi provinciali dei
vigili del fuoco competenti per territorio, per l'acquisizione del
parere di conformita' di cui all'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, in data successiva
all'entrata in vigore del presente decreto.

L’elenco è inoltre qui specificato: http://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteElenco.aspx
Gli edifici residenziali (Attività 77) rientrano solo se di altezza antincendio > 24 m.
Gli uffici (Attività 71) rientrano solo se il numero di persone è > 300.

Nel secondo caso il requisito di robustezza strutturale non viene verificato numericamente ma è valutato dal buon senso del progettista, che dovrà adottare soluzioni costruttive valide, che secondo me sono riconducibili sostanzialmente a:
•   Una concezione strutturale nel suo complesso sufficientemente ridondante;
•   Dei collegamenti realizzati con tecniche e materiali idonei, ad esempio in modo che le parti metalliche rispettino dei particolari accorgimenti (indicati in molti testi, tra cui ovviamente il Piazza).
In questo secondo caso nella relazione di calcolo non saranno presenti le verifiche in condizioni di incendio.
A conferma della non obbligatorietà delle verifiche in condizione di incendio:
CIRCOLARE - § C3.6 AZIONI ECCEZIONALI
Le Azioni eccezionali, che solo in taluni casi vanno considerate nella progettazione, si ritiene
debbano essere opportunamente conosciute al fine di garantire la robustezza strutturale richiesta
dalla NTC.

A questo secondo caso corrisponde una richiesta di prestazione nei confronti dell’incendio di Livello 1 secondo la Tabella 3.5.IV.
Un bravo scienziato è una persona con delle idee originali.
Un bravo ingegnere è una persona che fa un progetto che funziona con il minor numero possibile di idee originali.

Freeman Dyson

 

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