... tutto nasce dal fatto che devo aprire un solaio in laterocemento per alloggiare una scala in legno. A mano ho già bello che finito (dettagli costruttivi compresi), ma non vorrei che qualche ufficio tecnico ne abbia a male!
Ciao ing.Lino, ciao Salvatore
Ritengo che nel tuo caso si possa applicare quanto stabilito nella:
CIRCOLARE MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 14 FEBBRAIO 1974, N. 11951 (PRES.
CONS. SUPERIORE - SERVIZIO TECNICO CENTRALE)
APPLICAZIONE DELLE NORME SUL CEMENTO ARMATO
dove si chiarisce che:
...
Sono quindi escluse dall’applicazione dell’art. 4 della legge, oltre alle membrature singole, anche gli
elementi costruttivi in cemento armato che assolvono una funzione di limitata importanza nel contesto
statico dell’opera.
Pertanto, per opere di questo tipo, è escluso l'obbigo di denuncia dei c.a.
Concordo sulla enfasi e sulla eccessiva fiducia che si dà ai codici di calcolo.
Occorre però ricordare che il DM 2008, al punto10.2 (verifiche svolte con l'ausilio di codici di calcolo) ha
evidenziato questo problema obbligando il Progettista al controllo dell'affidabilità del codice.
Inoltre, ogni relazione dovrebbe essere accompagnata da un Giudizio di accettabilità dei risultati
Quindi il Progettista deve fare comunque alcuni conti sommari manuali per verificare l'attendibilità dei risultati.
Ciao