Ok, penso che rimarremo dello stesso parere entrambi senza riuscire ad "incontrarci".
Proseguo non per avere per forza ragione, ma per cercare di trovare una traccia nella Norma, che è assai articolata, che possa far giungere anche altri ad una conclusione ragionata.
Faccio uno schema, poi ognuno (se vuole) si legga il contenuto delle norme:
§11.1 --> Paragrafo generalissimo che tratta tutti i prodotti (cls, acciaio, ecc.).
Per quanto riguarda il ragionamento del topic: I prodotti da costruzione devono essere: "identificati" - "qualificati" - "accettati dalla DL"
§11.3.1.1 --> Paragrafo già facente parte del prodotto "acciaio" (ma comprendente tutti gli acciai: barre, profili, trefoli, ecc.).
Per quanto riguarda il ragionamento del topic: Controlli obbligatori: "in stabilimento di produzione" - "nei centri di trasformazione" - "di accettazione in cantiere"
Preciso che in questo caso non si fa alcun riferimento a marcature CE.
§11.3.4.1 --> Marcatura CE obbligatoria per laminati, tubi con e senza saldature
Per quanto riguarda il ragionamento del topic (unico granello di sabbia che inceppa tutto il mio attuale ragionamento): "Per i prodotti per cui non sia applicabile la marcatura CE......si applica la procedura di cui al §11.3.4.11" paragrafo quest'ultimo che riguarda i vari controlli, e dicitura che non è presente nel testo quando parla di prodotti marcati.
§11.3.4.11.3 --> Paragrafo specifico con titolo "Controlli di accettazione in cantiere" e relativo specificatamente ai profili da carpenteria metallica
Per quanto riguarda il ragionamento del topic: "I controlli in cantiere, demandati al Direttore dei Lavori, sono obbligatori e devono essere essere eseguiti...."
Provo adesso a togliere il granello di sabbia che blocca la mia tesi. Se guardo il §11.3.4.11 "Procedure di controllo su acciai di carpenteria" e successivi sotto paragrafi, ad esempio il §11.3.4.11.1.2, vedo che questa procedura è valida solamente per i prodotti che rientrano nel caso B) del §11.1, idem §11.3.4.11.1.3 e §11.3.4.11.1.4 ed anche §11.3.4.11.1.5
Ne deduco che per i materiali con marcatura CE, quello che effettivamente non è obbligatorio è proprio la procedura di qualificazione svolta presso il Servizio Tecnico Centrale, intendendo che il processo di omologazione del prodotto condotto da ente terzo lo sostituisca in toto, senza la necessità di inutili doppioni.
Insomma, alla fine, appare che i controlli finali siano obbligatori ed assolutamente necessari, viceversa i controlli di qualificazione (i primi) possono non esistere, nel senso che essi vengono ricompresi nel processo di omologazione.
Ad ulteriore rafforzamento della mia tesi il §11.3.1.2 "Controlli di produzione in stabilimento e procedure di qualificazione" il 4° comma: "Quando non sia applicabile la marcatura CE.......la valutazione di conformità del controllo di produzione in stabilimento e del prodotto finito è effettuata attraverso la procedura di qualificazione di seguito indicata".
E dunque si mette in ballo il Servizio Tecnico Centrale, ecc.
Ovvero se ho una marcatura CE non devo fare la qualificazione.