Author Topic: Prove Acciaio per strutture metalliche  (Read 15655 times)

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Offline mg

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Prove Acciaio per strutture metalliche
« on: 01 June , 2011, 09:16:44 AM »
Vorrei un chiarimento rispetto all'obbligatorietà di eseguire le prove su acciai da CM con marcature CE.
Dalla lettura del § 11.3.4.1 3° capoverso sembra, per prodotti CE, non sia necessario fare prelievi in cantiere. Questa è la mia interpretazione.
Ritengo infatti che la frase al § 11.3.4.11.3 "I controlli in cantiere, demandati al DL, sono obbligatori..." si riferisca solo a prodotti senza marcatura CE.

Potete dirmi la vostra?

p.s. ho provato a cercare nel forum ma non ho trovato riferimenti. Nel caso se ne sia già parlato vi chiedo di postare il link. Grazie mille!

zax2010

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Re:Prove Acciaio per strutture metalliche
« Reply #1 on: 01 June , 2011, 09:43:36 AM »
Io vado più a monte nella lettura della Norma.

Ovvero §11.1

Quote
"I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere:

- identificati......
- qualificati......
- accettati dal Direttore dei Lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di qualificazione, nonchè mediante eventuali prove sperimentali di accettazione

In particolare, per quanto attiene l'identificazione e la qualificazione, possono configurarsi i seguenti casi: "

E di seguito si elencano i vari casi in cui si ha la obbligatorietà della marcatura CE, ecc.
In pratica il DL deve accettare il materiale che arriva in cantiere. L'accettazione consiste nelle tre fasi previste dalla norma.
E' vero che potrebbe esserci ambiguità per la locuzione "eventuali" riguardo le prove sperimentali. Ma a mio avviso questa ambiguità si dirada proprio con il §11.3.1.1 che esordisce:

Quote
"Le presenti norme prevedono tre forme di controllo obbligatorie:
- in stabilimento...
- nei centri di trasformazione...
- di accettazione in cantiere...."

Infine §11.3.4.11.3 da te richiamato mette in riga tutte le possibili interpretazioni (viene detto che i controlli in cantiere prevedono il prelievo di 3 campioni ogni 30 t di fornitura, ecc.).
Poichè questo paragrafo è sostanzialmente fotocopia di tutti gli altri riguardanti i materiali, la sintesi in definitiva è che non esiste materiale strutturale che arrivi in cantiere che non debba essere "provato sperimentalmente" dal DL, per poter essere "accettato" dal DL stesso nella accezione che la Norma da a questo termine.
« Last Edit: 01 June , 2011, 09:45:25 AM by zax2010 »

zax2010

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Re:Prove Acciaio per strutture metalliche
« Reply #2 on: 01 June , 2011, 09:53:59 AM »
Mi allaccio comunque a questo topic, anche se in parte ne divergo, per far notare (a meno che non mi sia sfuggito qualcosa) come la norma, molto precisa e puntigliosa sul controllo dei materiali, certamente più delle norme precedenti, appare un pò "scarsa" per quanto riguarda i dadi e bulloni per carpenteria metallica.
In pratica l'unico paragrafo di riferimento è il §11.3.4.11.2.4

Chi produce bulloni deve:
- Avere un sistema qualità tipo UNI9001, certificato;
- Dichiarare al Servizio Tecnico centrale la propria attività
- Avere l'attestato del Servizio Tecnico centrale di avvenuta presentazione della Dichiarazione

Infine ogni fornitura in cantiere prevede la semplice presentazione al DL della "Dichiarazione di attività" e l'attestato del Servizio Tecnico.
Il DL non deve fare null'altro. Perchè basta questo a rendere conforme e dunque "accettabile" la fornitura.

A me suona strano, manca qualcosa. Ordino bulloni in classe 8.8. Non debbo provarli in cantiere? E se per caso mi inviano per sbaglio dei bulloni classe 6.8? Devo fidarmi della semplice stampigliatura sulla testa del bullone?
E come mai devo provare tutto, ma proprio tutto, ed i bulloni no?
Non è che non ho letto qualcosa?

Offline mg

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Re:Prove Acciaio per strutture metalliche
« Reply #3 on: 01 June , 2011, 10:10:52 AM »
Ringrazio zax2010 per la risposta.

Quello che mi lascia sempre perplesso è la frase di cui sopra ho dato il riferimento "Per i prodotti per cui non è applicabile la marcatura CE, si rimanda a quanto specificato al punto B del §11.1 e si applica la procedura di cui al § 11.3.4.11"....

L'unica osservazione che posso fare è che mentre per i paragrafi relativi alle prove negli stabilimenti di produzione o nelle officine per la produzione di CM i paragrafi esordiscono con "con riferiemnto ai prodotti di cui al punto B del §11.1, i controlli...", il paragrafo delle prove di accettazione non fa differenze.

Rimane a mio avviso la contraddizione che sembra che il § 11.3.4.11 vada letto solo per prodotti senza marcatura CE come sopra definito.

Ba!

Grazie


zax2010

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Re:Prove Acciaio per strutture metalliche
« Reply #4 on: 01 June , 2011, 10:31:23 AM »
La lettera B del §11.1 fa riferimento a prodotti per cui non esiste una norma CE armonizzata, oppure si è in periodo di coesistenza (non obbligatorietà della marcatura). Ma proprio lì si dice chiaramente che questi materiali vanno "qualificati" così come prevede il DM08 stesso. D'altra proprio in questa parte generale non si dice mai che il DL, arrivando in cantiere una fornitura di prodotti marcati CE la accetta così come è. Si dice infatti:

Quote
"Per i materiali recanti la Marcatura CE sarà onere del Direttore dei Lavori, in fase di accettazione, accertarsi del possesso della marcatura stessa......"

E la fase di "accettazione", non è banale come appare a prima vista, ma viene dettagliatamente definita dalla Norma stessa.
In sintesi anche i materiali CE vanno provati. (almeno per la mia convinzione).

Io poi non ho capito. Hai un prodotto marcato CE? Perchè dunque ti "applichi" sul caso B?

Offline mg

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Re:Prove Acciaio per strutture metalliche
« Reply #5 on: 01 June , 2011, 11:24:09 AM »
Nel caso in esame mi riferisco proprio ad un prodotto marcato CE.

Ho parlato del caso "B" poichè i vari paragrafi che richiedono le prove prendono in esame prodotti senza marcatura CE e quindi appartenenti al caso B. Come se per i prodotti CE, e quindi la maggior parte, non servissero tali controlli. Vedi i riferimenti nei precedenti post.
Ti faccio notare che ad esempio al § 11.3.4.11.2.3 si specifica che le officine devono effettuare, per ogni fornitura, minimo 3 prove, solo nel caso in cui i prodotti non abbiano marcatura CE.

E' chiara la tua posizione e a mio avviso più che giustificabile.
A me sinceramente rimane il dubbio anche se nella pratica eseguo i prelievi anche per prodotti marcati CE, in attesa di ulteriori chiarimenti.

Marco

zax2010

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Re:Prove Acciaio per strutture metalliche
« Reply #6 on: 01 June , 2011, 11:42:32 AM »
Ho parlato del caso "B" poichè i vari paragrafi che richiedono le prove prendono in esame prodotti senza marcatura CE e quindi appartenenti al caso B.

Ok, è su questa tua frase la diatriba. Io non vedo questa "esenzione" per i prodotti marcati CE (non necessità di prove in cantiere) nei paragrafi che richiami.

Offline mg

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Re:Prove Acciaio per strutture metalliche
« Reply #7 on: 01 June , 2011, 12:37:30 PM »
Allora, provo a esprimermi meglio.

1. al §11.3.4.1 al terzo paragrafo si dice che le procedure del § 11.3.4.11 si applica per prodotti per cui non sia applicabile la marcatura CE --> per prodotti CE non leggo nemmeno il § 11.3.4.11 dove sono riportate le prove da fare in cantiere. Sembra quindi che non debba farle...

2. ai §11.3.4.11.1.2 e al §11.3.4.11.2.3 si fa riferimento ai soli prodotti di cui al punto B del §11.1, quindi quelli senza CE.

3. il problema è la frase del § 11.3.4.3.11.3 per i controlli di accettazione in cantiere dove si dice "sono obbligatori". Il problema è appunto che come detto sopra al punto 1 questo paragrafo nemmeno avrei dovuto leggerlo per i prodotti marcati CE.

Spero di aver chiarito la mia difficoltà ad interpretare la norma.

ciao e buon lavoro
MArco

zax2010

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Re:Prove Acciaio per strutture metalliche
« Reply #8 on: 01 June , 2011, 14:18:47 PM »
Si, mi pare che hai chiarito ciò che in qualche modo prima mi era oscuro.

Provo a darti una mia personalissima interpretazione.
Il §11.1 richiama i casi A), B), C) solamente per chiarire come la DL deve muoversi nei confronti dei materiali che gli arrivano in cantiere.

In particolare in quella casistica la cosa importante è che se esiste ed è cogente la obbligatorietà della marcatura CE per qualsivoglia "materiale" strutturale, è assolutamente vietato utilizzare un materiale non marchiato, e questo qualsiasi sia numero e tipo di prove che la DL stessa potrà fare successivamente.

Quanto ai richiami del §11.3.4.1 essi non fanno altro che ribadire questo concetto. Ma che i controlli in cantiere non siano necessari non è esplicitamente scritto. Verrebbe da pensarlo solamente per la lettura del 3 comma, così come tu stesso dici. Però se torno indietro al §11.1 lì viene richiamata la necessità da parte del DL del controllo in cantiere.

Offline mg

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Re:Prove Acciaio per strutture metalliche
« Reply #9 on: 01 June , 2011, 14:54:29 PM »
...
Quanto ai richiami del §11.3.4.1 essi non fanno altro che ribadire questo concetto. Ma che i controlli in cantiere non siano necessari non è esplicitamente scritto. Verrebbe da pensarlo solamente per la lettura del 3 comma, così come tu stesso dici. Però se torno indietro al §11.1 lì viene richiamata la necessità da parte del DL del controllo in cantiere.

Mi fa piacere che sono riuscito a esprimermi meglio e tu abbia compreso il mio dubbio.

Non capisco però quando fai riferimento al § 11.1 ove leggi delle prove da fare in cantiere. Io sincermanete leggo che "Per i materiali recanti marcatura CE sarà onere del Direttore dei Lavori, in fase di accettazione, accertarsi del possesso della marcatura CE stessa e richiedere ad ogni fornitore, per ogni diverso prodotto, il Certificato ovvero la Dichiarazione di Conformità alla parte armonizzata della specifica norma europea..."
Quindi il DL deve accertarsi di questo e non trovo sia scritto espressamente di eseguire prove.

Ora, il livello di conformità richiesto è 2+ --> Quindi il produttore deve essere sottoposto ad un a"sorveglianza continua". Il produttore deve rilasciare la "dichiarazione di conformità del produttore" accompagnata dalla certificazione del FPC. Non serve come per livello 1 anche il certificato di conformità del prodotto. Ultima cosa, la "dichrazione di conformità del produttore" è una autocertificazione.

Come dici giustamente, se la norma armonizzata esiste, è necessario commercializzare prodotti solo che la rispettano e quindi con marcatura CE. Per avere questa marcatura è necessario essere sottoposti a controlli. Quindi nel complesso direi che non sarebbe assurdo non eseguire prove in cantiere di materiali CE.

Ripeto che comunque il dubbio mi rimane.

MArco

zax2010

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Re:Prove Acciaio per strutture metalliche
« Reply #10 on: 01 June , 2011, 15:55:56 PM »
Io però in qualche post precedente ti ho riportato la frasettina del §11.1 precedente ancora l'elenco A), B), ecc.

Nella frasettina si dice che i materiali per uso strutturale devono essere: "identificati", "qualificati", "accettati" dal DL
L'elenco ed i distinguo circa la presenza o l'assenza della marcatura CE vengono dopo.

L'accettazione da parte del DL prevede sia una parte "formale" ovvero di accertamento che la documentazione a corredo del prodotto sia quella prevista dalla norma, sia le prove sperimentali sui materiali stessi.

Circa la tua meraviglia che un prodotto "conforme con marcatura CE" debba essere ulteriormente provato, faccio osservare che è quello che accade pari pari per l'acciaio in barre.

Prima la ferriera si deve qualificare (ovvero deve avere un sistema di qualità ISO 9001, poi deve presentare istanza al Servizio Tecnico Centrale, poi fare tutte le prove statistiche del caso presso laboratori ufficiali, inviare gli esiti di queste prove al STC, avere il rilascio dell'"Attestato di Qualificazione")
Poi deve deve rinnovare la qualificazione ogni 6 mesi (fornendo al STC copie di tutti i controlli interni ed esterni ecc.)
Ogni 3 mesi massimo deve fare prove periodiche con laboratori ufficiali.

Le barre, di fatto già "provate", vanno al centro di trasformazione, il presagomatore, il quale è obbligato a fare le prove sperimentali su un certo numero di spezzoni.
Infine quando ti arriva in cantiere la gabbia bella e pronta, tu DL non soltanto dovrai pretendere dal presagomatore che ti consegni la ricevuta del STC dell'avvenuta presentazione della "Dichiarazione di attività", ma anche le prove di laboratorio fatte svolgere dal Direttore Tecnico del presagomatore (che a dire il vero non è tenuto a dartele in prima battuta, basta infatti una sua dichiarazione in cui afferma di averle fatte).
Indi alla fine di tutto questo percorso, dovrai comunque prelevare ancora i tuoi bravi spezzoni, e far fare le prove ad un laboratorio ufficiale.
Questo ciò che riporta la Norma.

Insomma, le barre, di riffa o di raffa, le provi anche 4 volte.
Pensi che un prodotto marcato CE possa avere caratteristiche superiori alla povera barra che annegherai in un getto, tanto da non aver bisogno di "provarlo"?


Offline mg

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Re:Prove Acciaio per strutture metalliche
« Reply #11 on: 01 June , 2011, 17:06:46 PM »
...

Circa la tua meraviglia che un prodotto "conforme con marcatura CE" debba essere ulteriormente provato, faccio osservare che è quello che accade pari pari per l'acciaio in barre.

...

Le barre da ca vanno giustamente testate in quanto non esiste per loro la marcatura CE.
Marcatura CE esiste ad esempio per HEA HEB IPE tubi senza e con saldatura.

Per quello che dici del §11.1 concordo che l'accettazione sia obbligatoria in cantiere da parte del DL. Il § da te citato 11.3.1.1 poi evidenzia ancora di più questa obbligatorietà.
La questione è che, a mio avviso, "accettazione" non significa prove sperimentali ma, come riportato al §11.1, significa "acquisizione e verifica della documentazione di qualificazione, nonchè eventuali prove sperimentali diaccettazione".

Bo, non so che dire....

rimango dell'idea che non siano obbligatorie.

ciao e grazie per avermi espresso il tuo parere

Marco








zax2010

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Re:Prove Acciaio per strutture metalliche
« Reply #12 on: 01 June , 2011, 18:13:54 PM »
Ok, penso che rimarremo dello stesso parere entrambi senza riuscire ad "incontrarci".

Proseguo non per avere per forza ragione, ma per cercare di trovare una traccia nella Norma, che è assai articolata, che possa far giungere anche altri ad una conclusione ragionata.

Faccio uno schema, poi ognuno (se vuole) si legga il contenuto delle norme:

§11.1 --> Paragrafo generalissimo che tratta tutti i prodotti (cls, acciaio, ecc.).
Per quanto riguarda il ragionamento del topic: I prodotti da costruzione devono essere: "identificati" - "qualificati" - "accettati dalla DL"

§11.3.1.1 --> Paragrafo già facente parte del prodotto "acciaio" (ma comprendente tutti gli acciai: barre, profili, trefoli, ecc.).
Per quanto riguarda il ragionamento del topic: Controlli obbligatori: "in stabilimento di produzione" - "nei centri di trasformazione" - "di accettazione in cantiere"
Preciso che in questo caso non si fa alcun riferimento a marcature CE.

§11.3.4.1 --> Marcatura CE obbligatoria per laminati, tubi con e senza saldature
Per quanto riguarda il ragionamento del topic (unico granello di sabbia che inceppa tutto il mio attuale ragionamento): "Per i prodotti per cui non sia applicabile la marcatura CE......si applica la procedura di cui al §11.3.4.11" paragrafo quest'ultimo che riguarda i vari controlli, e dicitura che non è presente nel testo quando parla di prodotti marcati.

§11.3.4.11.3 --> Paragrafo specifico con titolo "Controlli di accettazione in cantiere" e relativo specificatamente ai profili da carpenteria metallica
Per quanto riguarda il ragionamento del topic: "I controlli in cantiere, demandati al Direttore dei Lavori, sono obbligatori e devono essere essere eseguiti...."

Provo adesso a togliere il granello di sabbia che blocca la mia tesi. Se guardo il §11.3.4.11 "Procedure di controllo su acciai di carpenteria" e successivi sotto paragrafi, ad esempio il §11.3.4.11.1.2, vedo che questa procedura è valida solamente per i prodotti che rientrano nel caso B) del §11.1, idem §11.3.4.11.1.3 e §11.3.4.11.1.4 ed anche §11.3.4.11.1.5

Ne deduco che per i materiali con marcatura CE, quello che effettivamente non è obbligatorio è proprio la procedura di qualificazione svolta presso il Servizio Tecnico Centrale, intendendo che il processo di omologazione del prodotto condotto da ente terzo lo sostituisca in toto, senza la necessità di inutili doppioni.

Insomma, alla fine, appare che i controlli finali siano obbligatori ed assolutamente necessari, viceversa i controlli di qualificazione (i primi) possono non esistere, nel senso che essi vengono ricompresi nel processo di omologazione.

Ad ulteriore rafforzamento della mia tesi il §11.3.1.2 "Controlli di produzione in stabilimento e procedure di qualificazione" il 4° comma: "Quando non sia applicabile la marcatura CE.......la valutazione di conformità del controllo di produzione in stabilimento e del prodotto finito è effettuata attraverso la procedura di qualificazione di seguito indicata".
E dunque si mette in ballo il Servizio Tecnico Centrale, ecc.
Ovvero se ho una marcatura CE non devo fare la qualificazione.
« Last Edit: 01 June , 2011, 18:21:11 PM by zax2010 »

Offline mg

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Re:Prove Acciaio per strutture metalliche
« Reply #13 on: 06 June , 2011, 09:34:02 AM »
Ciao, buona giornata.

Voglio solo riportare il mio pensiero conclusivo.
La norma lascia a mio avviso dei dubbi di interpretazione, a volte sembra che i controlli non siano necessari (vedi parola "eventuali" al § 11.1 e terzo comma § 11.3.4.1 che esclude le procedure al § 11.3.4.11), altre volte sembra siano necessari (vedi parola "obbligatori" al § 11.3.4.11.3 e soprattutto vedi che il § 11.3.4.11.3 non riporta, come accade per § 11.3.4.11.1 e 11.3.4.11.2, il chiarimento che la procedura si applica ai soli acciai non marcati CE (caso B)).

Ritengo che un giudice leggendo la norma può, o avere la certezza come Zax2010 che i controlli vadano effettuati, o ipotizzare come me che "forse" non vadano effettuati.

Direi che sicuramente la certezza che non vadano effettuate non sia chiaramente dimostrabile.

Quindi direi che il comportamento corretto, secondo il mio modesto parere, a meno di ulteriori chiarimenti del ministero, sia eseguire le prove. Cosa che sinceramente ho fatto fino ad ora. Attendere poi eventuali chiarimenti.

Ultimo chiarimento, il paragrafo 11.3.4.11.3 specificando le prove richiama il § 11.3.3.5.3 che è relativo ad acciaio da cap, c'è un errore? Si voleva forse dire § 11.3.4.11.2.3?

ciao e buon lavoro

Offline Calatrave

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Re:Prove Acciaio per strutture metalliche
« Reply #14 on: 05 December , 2011, 18:47:56 PM »
Ultimo chiarimento, il paragrafo 11.3.4.11.3 specificando le prove richiama il § 11.3.3.5.3 che è relativo ad acciaio da cap, c'è un errore? Si voleva forse dire § 11.3.4.11.2.3?
Scusami, per caso hai chiarito se effettivamente si tratta di un errore? Non so in effetti come elaborare i risultati delle prove sui provini metallici...
Grazie.

 

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