Author Topic: Riflessioni sulla D.G.R. 121/2010 - Emilia Romagna  (Read 2473 times)

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Riflessioni sulla D.G.R. 121/2010 - Emilia Romagna
« on: 07 April , 2010, 12:40:50 PM »
Cari colleghi e amici della mia regione, con la presente vorrei far notare alcune conseguenze che l’adozione della D.G.R. 121/2010 della Regione Emilia Romagna comporta.

Lasciando perdere ogni opinione sul D.G.R. 121/2010 dato che chi mi conosce sa bene quanto ne sia avverso, vorrei parlare delle eventuali possibili ricadute sull’aspetto assicurativo.
Io come tanti sono assicurato tramite l’INA (gruppo Generali) e tra i mille codicilli che tutelano la compagnia assicurativa piuttosto che l’assicura vi è quello molto pesante in cui l’assicurazione non prevede NESSUNA copertura se il fabbricato oggetto di richiesta danni viene edificato in maniera difforme da quanto progettato e depositato negli uffici competenti. Mettiamoci nel caso limite in cui fortunatamente troviamo un impresa eccezionale, il committente ha le idee chiare e tra architetto e ingegnere vi è ottima intesa, ora al punto B.3 della D.G.R. 121/2010 si pone una limitazione dimensionale nelle varianti inferiore al 5% considerando una classica trave in spessore di 50x25, oltre con le NTC 2008 è difficile andare a meno di artefizi che ognuno di noi attua deiversamente, quindi il limite di variazione trasversale è di 2,5 cm. Se ora consideriamo la fascia piena che ragionando in maniera ortodossa come lo è stato per l’ispiratore della D.G.R. 121/2010 questa altera la rigidezza della trave è si sarebbe sempre e comunque in una situazione per cui ogni fabbricato costruito è difforme da quanto progettato.
So che questa esposta è solo una provocazione è per fortuna il buon senso ci porta su strade differenti, ma io vorrei una normativa che non lasciasse la possibilità della mia copertura assicurativa alla buona fede di chi mi assicura. Ho sentito colleghi dire che il loro assicuratore si è sempre comportato onestamente, ma data una recente spiacevolissima esperienza personale(*) vorrei che ogni nuova legge tutelasse chi lavora correttamente.

Inoltre vorrei commentare i nuovi moduli  regionali per le varianti non sostanziali.
Non capisco il motivo di una doppia asseverazione, prima devo asseverare che la variante rientra tra le non sostanziali e poi devo anche asseverare che l’intervento non ricada  tra quelle sostanziali. Utilità NULLA se non quella di una doppia condanna ai sensi dell’art. 481 del CPP in caso di giudizio.

Poi se nel D.G.R. 121/2010 mi si scrive che un intervento per non essere sostanziale deve (condizione necessaria) non alterare il coefficiente q di struttura e tra questi sicuramente gli interventi di cui all’allegato B punti B1-6 (sottoinsieme delle condizioni in cui q non varia ma non coincidente con questo), non ha assolutamente senso dichiarare addirittura entro quale ipotesi ricada l’intervento.

Non capisco anche il motivo per cui il progettista, che chiude il suo lavoro con la consegna del progetto, debba avere responsabilità anche nelle varianti che sempre state a carico della direzione lavori. Nessuno riceverà alcun compenso per un ulteriore assunzione di responsabilità tra l’altro di nessuna utilità.
Forse chi ha redatto questa legge non ha mai avuto la brutta esperienza di essere citato in giudizio per colpa altrui. Vorrei ricordare che prima di queste innovazioni se un architetto sbagliava, prendevano una denuncia penale l’architetto, l’ingegnere che ha vistato le sue tavole, l’impresa e il cliente. Ora se sbaglia il D.L. Strutturale oltre a prendere quelli già elencati entreranno in gioco anche i progettisti architettonico – strutturale e il collaudatore. Per metterci dentro anche il coordinatore della sicurezza aspettiamo la prossima legge regionale???

Ringrazio chi ha avuto la pazienza di leggere questa mia lunga missiva e rinnovo i miei “complimenti” alla regione a cui continuo a chiedere dove sia l’utilità di tutte queste complicazioni.
Colgo anche l’occasione di rinnovare i miei sinceri ringraziamenti all’ing. Girelli per il lucido impegno con cui sta cercando di correggere la D.G.R. 121/2010.
Chiederei infine, a chi ha condiviso queste mie riflessioni, di girarle via mail ad altri colleghi, magari con altri contributi suoi.

Saluti
Marco ing. Foglieri

(*) è successo che per una piccola forca in acciaio per un gruppo refrigerante il perito ha concordato con il mio cliente un ammissione di colpa quando bastavo due calcoli sciocchi fatti anche a mano per dimostrare che l’errore era avvenuto in sede di montaggio. Disse che per la compagnia (Agenzia INA Assitalia gruppo Generali) conveniva patteggiare piuttosto che spendere di avvocati e dimostrare il mio giusto operato. Su € 4.000 richiesti 2.500 sono di franchigia risultato: è da settembre 2009 che il liquidatore ogni settimana ritratta dicendo che la mia polizza non copre il danno prima per via di un ipotetica consegna che poi non c’è mai stata, poi la difformità dal progetto, poi i tempi tre giorni entro cui dovevo comunicare il danno all’agenzia ora dopo l’intervento del mio legale sembra che mi facciano il favore di risolvere la questione. Io tratto progetti in acciaio è i miei clienti sono poche aziende con cui faccio l’80% del fatturato, lascio a voi pensare al danno da me subito per una simile presa in giro da parte dell’INA. Come pure vorrei farvi riflettere come se per 1.500 € di esborso dell’assicurazione si dovuti agire poi per vie legali contro questa, cosa potrebbe succedere per cifre ben più impegnative come spesso accade nel nostro campo e quindi la situazione da me prima esposta non sia poi così tanto assurda!
« Last Edit: 07 April , 2010, 12:45:01 PM by foglieri »
Secondo alcuni autorevoli testi, il calabrone non può volare, a causa della forma e del peso del proprio corpo in rapporto alla superficie alare. Ma il calabrone non lo sa e perciò continua a volare. Igor Ivanovich Sikorsky (1889-1972)
http://www.foglieri-ingegneria.it

 

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