Rileggendo il paragrafo 8.7.2 del DM e il C.8.4.1 della circolare, credo di aver detto un caXXata sulla GDR.
vi spiego la mia interpretazione:
il DM2008 si presenta nel cap 1 come prestazionale, richiedendo al progettista di garantire meccanismi di rottura duttili, limiti di spostamenti, ecc.
Dopo di che ti offe un metodo semplificato per ottenere ciò, ti dice infatti che se applichi la GDR e i particolari costruttivi del cap 7, tutte le richieste prestazionali sono implicitamente verificate.
Nelle costruzioni esisenti la norma non ti offre questo metodo (per ovvi motivi, inapplicabile) e si limita a ribadire quali sono le prestazioni che deve avere l'edificio dopo l'adeguamento.
Non vale quindi il limite del 15% nel rapporto fra il taglio alla base di setti e pilastri, come per le nuove costruzioni.
In sostanza credo che il progettista abbia una totale libertà di intervento anche se le verifiche, soprattutto locali, aumentino notevolmente.
Fatemi sapere se, secondo voi, ho travisato il senso della norma....