Nel caso di accertamento di conformità (art. 36 380/01) esteso allo strutturale (art. 96 380/01) ti dico cosa chiede il genio civile di Roma (esperienza limitata a zona 3):
Progettista delle strutture;
Committente.
Fine
In un caso del genere non può esistere una ditta costruttrice, nè un D.L. nè un collaudatore per il semplice fatto che le strutture non sono da realizzare ma realizzate (o parzialmente).
Ne consegue che, già all'atto della presentazione della pratica esiste un reato per la ditta e per il DL (solo se esistente). (oltre ovviamente al committente che si autodenuncia).
Probabilmente è obbligatorio per i funzionari del GC (art. 103 380/01) la procedura d'ufficio che prevederà (oltre alle denunce/segnalazioni dei soggetti di cui sopra) alla nomina della famosa terna.
Non so se fanno tutti così però è intuibile che il collaudatore nominato regolarmente ante-costruzione accetta sulla base della "visura" del giusto calcolo strutturale e della regolarità amministrativa (perchè è lui delegato del controllo). Diversamente questo non accade... quindi...