La penso nello stesso identico modo...
Ed io che pensavo di essere fuori tema.....
Perchè a dire il vero ho letto con troppa velocità il topic, e senza le norme davanti seguire tutto il 'percorso' non è agevole.
In realtà nel 1971 il Normatore decise di razionalizzare il percorso autorizzativo delle strutture. Per ignoranza o forse volutamente, per il normatore le strutture, gli oggetti degni di tale nome, tali erano solamente se realizzati in c.a., in c.a.p., o in acciaio. Tutto il resto erano baracche non degne dell'Italia d'allora.
In qualche modo la 64/74, successiva di soli tre anni, spostava però il tiro, inserendo tra le altre le strutture in muratura ed in legno.
Si è creato quindi questo doppio binario, specie per le zone non sismiche: Strutture di serie A (c.a., acciaio) con necessità di deposito; strutture di serie B (muratura, legno) senza alcun deposito.
In questo quadro non ho mai ben capito - non avendo mai operato al di fuori di zone sismiche - come si incastonava il DM del 1987 relativo alle murature, che esplicitamente parlava di soli carichi verticali, rimandando ai DM emanati in forza della 64/74 per le azioni sismiche.
Nel frattempo sono passati 40 anni. E mi pare ovvio che il Normatore possa pensare che il 'quadro' sia cambiato e che sia necessario risistemare la 'cornice'.
Avrebbe potuto farlo tranquillamente nel 2001, in fase di redazione del Testo Unico che sarebbe diventato il DPR 380. Ma fare il copia&incolla, e poi dire: "durante il mio mandato abbiamo fatto ben 79 testi unici, per sfoltire il ginepraio burocratico del paese", era troppo facile.....