Mai detto che il collaudatore deve redigere la RSU, ho chiesto se spetta a lui "allegare risultati di prove condotte su provini e altro materiale raccolto dal Direttore dei Lavori", cosa ben diversa!
Ritorniamo alla domanda iniziale: quando il Direttore dei Lavori presenta la RSU la presenta ai sensi di....?
L'art. 65 del testo unico dell'edilizia riguarda la "Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica (Legge n. 1086 del 1971, artt. 4 e 6)"... la mia è una struttura in muratura....
Allora, al posto della solita premessa scritta all'inizio della RSU ("Ai sensi dell’articolo 65 del D.P.R. n° 380 del 06.06.2001 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”) e ss.mm.ii., dell’articolo 6 della Legge n° 1086 del 05.11.1971 (“Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”) e dell’articolo X comma Y della Legge Regionale n° Z del ZZ.ZZ.ZZ, il sottoscritto bla ba bla") quale riferimento normativo bisogna citare visto che tutti quelli citati sono riferiti a strutture diverse dalla muratura?
Allora andiamoci per ordine.
Sia la RSU che il Certificato di collaudo sono stati istituiti con la legge 1086. IL princio era ed è quello che il DL esegue e fa eseguire i lavori con tutti gli annessi e connessi mentre il collaudatore controlla l'operato del DL (oltre alla bontà dei lavori eseguiti). La 1086 valeva solo per "strutture" in c.a. ed in acciaio o l'insieme dei due. Quindi uscivano fuori dall'art. 6 e 7 della 1086 tutte le strutture con materiiali diversi dal c.a. e acciaio.
Ma la normativa è andata avanti, sappiamo i vari passi: la legge 64/74 sismica, i DM di applicazione della legge 64 per arrivare al DM 2008. Ed è proprio in quest'ultimo DM che si definiscono le operazioni a carico del collaudatore per la redazione del certificato di collaudo di qualsiasi tipologia di struttura per forma e per materiale progettate secondo il DM stesso.
Il capitolo 9 del DM2008 nulla aggiunge nei principi riguardo il collaudo: il collaudatore deve ancora una volta controllare tutto quello che si doveva controllare prima. Penso sia superfluo riportare qui quel che detta il capitolo 9, tuttavia mi sembra opportuno ricordare che tra le cose che deve fare il collaudatore ci sono:
- controllo di quanto prescritto dalla norma;
- ispezione dell'opera (alla presenza del DL);
- esame dei certificati delle prove sui materiali;
- controllo dei vari verbali del DL e di quelli su eventuali prove di carico eseguite dal DL;
- esaminare la RSU del DL
ove richiestaMannaggia, se non vi fosse stato scritto quel neretto non ci sarebbero stati dubbi sulla necessita della RSU.
resta il fatto che tutti quei documenti ed altri ancora non possono essere consegnati cosi su due piedi al collaudatore. Occorre certamente qualche documento ufficiale con il quale si trasferisce quanto eseguito o fatto eseguire (si pensi ai verbali di eventuali prove di carico, ai verbali di prelievo, ai controlli di accettazione dei materiali eseguite dal DL, o ai vari documenti per la tracciabilita dell'acciaio da carpenteria o da c.a., alle dichiaraziaoni di inizio attivita dei centri di trasformazione e cosi via dicendo).
Andiamo adesso al capitolo 11, quello riguardante i materiali da costruzione (tutti e non solo ca o acciaio, ma anche legno, muratura...).
Una costante è quella che il DL deve condurre i controlli sia della documentazione dei fornitori/trasformatori sia del materiale attraverso prove di alboratorio e successiva accettazione (attraverso un verbale o documento similare, altrimenti non serve a niente). Tutto cio' è facilmente evincibile riguardo i materiali tradizionali (cls, acciaio da c.a. acciaio da carpenteria). Non credo che in un progetto di ristrutturazione di un edificio in muratura non hai utilizzato un grammo di acciaio o uno di cls.
MA vediamo che anche per il legno il DL ha tra i suoi compiti quello della acquisizione dei documenti, del controllo dei materiali. Idem per gli elementi in muratura è dettata la stessa procedura di prelievo (con verbale), etichettatura, invio al laboratorio (autorizzato), acquisizione certificati e controllo di accettazione.
Tutta questa documentazione "ufficiale" certamente non puo' restare nelle mani del DL (che finito il lavoro non ha che farsene) ma deve far parte dell'intero carteggio di cui una copia con timbro del G.C. alla fine andrà al committente. E tra i compiti del collaudatore non c'è quello di consegnare allegandola al suo certificato tutto questo malloppo di documenti (la cui originaria acquisizione non è stata curata da lui).
Poi se il funzionario ti dice che non vuole la RSU, ok assecondalo, ma che si prenda la responsabiltà lui. Una cosa è certa; se io fossi il collaudatore mi rifiuterei categoricamente di allegare tutta quella documentazione al mio certificato.
ciao (e scusa gli errori)