Grazie!
Allora, credo che i due articoli che più mi riguardano sono i seguenti.
Art. 67 (L, comma 1, 2, 4 e 8; R, commi 3, 5, 6 e 7) - Collaudo statico
5. Completata la struttura con la copertura dell’edificio, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo
sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo.
Art. 96 (L) - Accertamento delle violazioni
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 21)
1. I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati all’articolo 103, appena accertato un fatto costituente violazione
delle presenti norme, compilano processo verbale trasmettendolo immediatamente al competente ufficio
tecnico della regione.
2. Il dirigente dell’ufficio tecnico regionale, previ, occorrendo, ulteriori accertamenti di carattere tecnico,
trasmette il processo verbale all’Autorità giudiziaria competente con le sue deduzioni.
Comunque, in realtà, apparentemente, probabilmente giocando un po' con le parole, non è specificato quanto tempo ha il DL per dare comunicazione al collaudatore, ma solo che il collaudatore (SOLO DOPO RICEVUTA LA COMUNICAZIONE) ha 60 giorni di tempo. Troppo tirata per i capelli?
Però, da una parte, quei 60 giorni sembrano più un modo per far sbrigare il collaudatore, più che per far sbrigare la DL.
Quindi, più specificatamente, il DL ha un termine massimo per comunicare la Relazione a strutture ultimate al collaudatore?