Quesito urbanistico edilizio:
Abuso edilizio, furto di cubatura (chiusura di una veranda).
Zona rurale, no vincoli.
Contestazione dei vigili, penale + ordinanza di demolizione/ripristino.
Il cliente ha commesso una leggerezza a maggior ragione perchè poteva chiedere l'ampliamento ai sensi del piano casa regione lazio che permette, in deroga, di ottenere un 20% di volumetria e non l'ha fatto.
Inoltre il cliente, per ottemperare all'ordinanza di demolizione/ripristino ha bisogno di un titolo abilitativo.
Ora l'idea sarebbe questa:
1) richiesta di permesso di costruire in sanatoria che autorizzi il ripristino/demolizione della parte abusiva ai sensi dell'art. 36/37 del dpr 380/01;
2) pagamento delle dovute sanzioni;
3) ottenimento del permesso di costruire per i lavori;
4) inizio dei lavori.
A questo punto c'è una situazione di cantiere aperta con permesso di costruire rilasciato.
5) DIA ai sensi dell'art. 22/23 del dpr 380/01
in variante del PdC rilasciato ed ai sensi della L. Piano casa per richiedere l'ampliamento.
Ora, cosa dice la legge sul piano casa che autorizzerebbe gli ampliamenti?
1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli interventi di ampliamento, di ristrutturazione e di sostituzione edilizia degli edifici di cui agli articoli 3, 3 bis, 3 ter, 4, e 5 per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sussista, alternativamente, una delle seguenti condizioni:
a) siano edifici legittimamente realizzati ed ultimati come definiti dall’articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modifiche ovvero, se non ultimati, abbiano ottenuto il titolo abilitativo edilizio;
b) siano edifici ultimati per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria, anche a seguito della formazione del silenzio-assenso per decorso dei termini di cui agli articoli 35 della l. 47/1985, 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 nonché dell’articolo 6 della legge regionale 8 novembre 2004, n. 12 (Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi) e successive modifiche ovvero venga rilasciato entro il termine previsto dall’articolo 6, comma 4.
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano agli interventi di cui al comma 1 da effettuarsi su edifici realizzati abusivamente nonché:
a) su edifici situati nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal piano territoriale paesaggistico regionale (PTPR); ... ecc ecc... e una sfilza di divieti per zone vincolate
Quindi, la procedura che ho espresso (che ha lo scopo di non operare la demolizione e di legittimare l'ampliamento), da una parte è legittima perchè è applicata ad un edificio che ha ottenuto il titolo abilitativo edilizio (in sanatoria) e dall'altro è illegittima perchè non si può applicare ad edifici realizzati abusivamente (o parte di essi).Bel dilemma... che mi dite... cosa non ho considerato?... si può fare?