Illustro brevemente una faccenda che ha dell'incredibile!
Su richiesta di diversi committenti, il sottoscritto ha depositato alcuni progetti presso gli uffici della Regione Calabria (ex Genio Civile), nello specifico:
- Pratica XXX, n° YYY di Protocollo del 04.08.2010 (Intervento di miglioramento sismico su un fabbricato in muratura);
- Pratica ZZZ, n° WWW di Protocollo del 03.08.2010 (Intervento di miglioramento sismico su un fabbricato in muratura);
- Pratica AAA, n° BBB di Protocollo del 13.07.2010 (Costruzione di un piccolo fabbricato in muratura ad uso deposito).
Tutte e tre le pratiche sono state redatte sulla base del vigente D.M. 14 gennaio 2008 e, come è possibile evincere dalle date innanzi citate, depositate non ai sensi dell'art. 4 della L. 1086/71 presso i competenti uffici prima dell'entrata in vigore del nuovo sistema di invio telematico delle pratiche (SIERC).
Il D.M. 14 gennaio 2008 al punto 8.4 classifica gli interventi edilizi sui fabbricati esistenti come segue:
- Interventi di adeguamento, atti a conseguire i livelli di sicurezza previsti dalle norme;
- Interventi di miglioramento, atti ad aumentare la sicurezza strutturale esistente, pur senza necessariamente raggiungere i livelli richiesti dalle norme;
- Riparazioni o interventi locali che interessino elementi isolati, e che comunque comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti.
Lo stesso D.M. 14 gennaio 2008 prosegue affermando che "gli interventi di adeguamento e miglioramento devono essere sottoposti a collaudo statico" .
Mi preme sottolineare come la procedura SIERC consista in una "nuova" prassi per la trasmissione degli elaborati progettuali i quali, per forma e contenuti, devono obbligatoriamente rispondere alle vigenti norme, come appunto il D.M. 14 gennaio 2008, per cui la base normativa per le verifiche sismiche risulta essere la stessa sia prima che dopo l'entrata in vigore del sistema di trasmissione telematica SIERC.
La legge regionale calabrese prevede che, per fabbricati in muratura, non debba essere nominato il collaudatore, in quanto risulta essere sufficiente la comunicazione di inizio dei lavori, quella di ultimazione degli stessi e, infine, la cosiddetta "dichiarazione di conformità" al progetto approvato e successivamente eseguito.
In relazione alle tre suddette pratiche il sottoscritto ha ricevuto, nei giorni scorsi, tre note diverse con altrettante richieste di chiarimenti. Contattati telefonicamente gli uffici preposti per fornire i chiarimenti richiesti, l'invio di ciascuna nota è stato motivato con "l'inutilità" della nomina della figura del collaudatore, in quanto non richiesta dalla normativa regionale.
Ho fatto notare che la suddetta indicazione trova palese contrasto con i contenuti del D.M. 14 gennaio 2008, il quale non dovrebbe mai assumere carattere di subordinazione ad una normativa regionale. Ho fatto anche notare che, a parere dello scrivente, la figura del collaudatore per le pratiche citate è invece necessaria, dovendosi procedere al collaudo delle opere stesse non ai sensi della L. 1086/71, bensì ai sensi del D.M. 14 gennaio 2008.
Il non procedere alla nomina della figura del collaudatore per interventi su fabbricati in muratura e/o su nuovi fabbricati in muratura, così come previsto dalla legge regionale, indurrebbe il sottoscritto a trovarsi in difetto rispetto alla normativa nazionale, con tutte le possibili conseguenze del caso.
Ho ribadito come, a parere del sottoscritto, a nulla valga la considerazione circa la data di entrata in vigore del sistema SIERC (1 gennaio 2011) in quanto il D.M. 14 gennaio 2008 risultava essere in vigore anche in precedenza alla predetta data e, nello specifico, alla data di deposito delle tre pratiche citate.
Io sono fermo sulle mie posizioni, loro sulle rispettive... che ne pensate?