Legge 1086/71 articolo 7. Dagli una occhiata... è tutto chiarissimo.
la ratio della norma risiede nel semplice fatto che il collaudatore è contemporaneamente:
1. colui che collauda o non collauda la struttura realizzata da una impresa esecutrice;
2. colui che è nominato (pagato) dal proprietario (committente);
3. colui che non è intervenuto in alcun modo nella progettazione e/o direzione dell'opera e deve essere imparziale ed indipendente.
Quindi, se i lavori sono in economia, il committente (colui che nomina e paga il collaudatore) è anche l'esecutore dell'opera (colui che deve essere controllato dal collaudatore)... quindi... art. 7 comma 4