Il problema che ho posto è il seguente: hai una concessione edilizia, rilasciata dal comune nel 1978. Come tutte le concessioni del mondo, dalla data di rilascio hai un anno di tempo per iniziare i lavori. Infine dopo 3 anni la concessione scade.
E' a tutti gli effetti un contratto. Un contratto con tanto di clausole da rispettare.
L 'oggetto' che in forza di tale contratto tu vai a realizzare, nel momento in cui non rispetti alcune di queste clausole, non è 'conforme'. Il contratto non è più valido.
In sintesi: Se oggi la concessione è scaduta, e tu non la rinnovi, o il comune non la rinnova, per quanto la tua struttura (o meglio, il volume che essa definisce) sia conforme allo strumento urbanistico di allora ed a quello odierno la tua struttura ha un solo nome: abusiva.
Art. 15 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 - Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire
(Legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 3, 4 e 5; legge 17 agosto 1942 n. 1150, art. 31, comma 11)
1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
2. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto
per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
3.
La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.
4.
Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.
Quindi:
Comma 2 - La parte eseguita NON è abusiva! (Si veda a tal proposito la parte della SENTENZA della CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/05/2010 (Cc. 08/04/2010), Sentenza n. 17971)
Comma 3 - Ok con quanto da te detto (ed era scontato!)
Comma 4 - Non è il mio caso!
Inoltre, secondo quanto chiarito dal Consiglio di Stato, IV sezione, con la sentenza n. 3030/2008, e dal Tar Liguria, II sezione, con la sentenza n. 5569/2010, il permesso di costruire ha una durata limitata nel tempo, entro la quale l'intervento edilizio va iniziato e completato;
nel caso di una prosecuzione dei lavori a termine scaduto si verifica un abuso edilizio che può essere sanzionato penalmente, come stabilito con la sentenza n. 17971/2010 della III sezione della Cassazione penale.