Varianti lievi in corso d'opera (per opere soggette a "permesso"):
Il titolo è la d.i.a.. Si tratta infatti di lavori modesti che modificano in modo non significativo il progetto originario, sono conformi agli strumenti urbanistici, atti a rispondere alle esigenze tecniche dell'attività edilizia, che non sempre può aderire pedissequamente nei minimi dettagli esecutivi, al progetto approvato § [c77].
In particolare: - non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie; - non cambiano la destinazione d'uso e la categoria edilizia; - non violano le eventuali prescrizioni contenute nel "permesso". (*)
Varianti non lievi:
Si tratta di lavori (integrativi/aggiuntivi) che modificano in modo significativo il progetto originario e richiedono "permesso" in variante o, se sono tali da stravolgere detto progetto, un nuovo "permesso". (*)
quindi, secondo me, l'inserimento o la modifica di una nuova apertura, intervenendo e quindi variando il rapporto di areazione,
e comunque essendo soggetta a vincoli urbanistici ben precisi, a maggior ragione in zona di interesse paesaggistico, rappresenta una modifica che deve essere autorizzata.
anche perchè è difficile identificarle tale modifica come "dettaglio costruttivo"!
e ripeto, se in zona soggetta a vincolo, è un "dettaglio" davvero rilevate per il rilascio del relativo parere!!!