Interpretazione sulla data di consegna. Ai sensi dell'art. 10 del regolamento la consegna sembra essere consentita entro 120 gg dalla data di ultimazione dei lavori. Viene invece fornita da Genio Civile una interpretazione restrittiva che impone la data del collaudo entro 60 gg dalla dichiarazione di ultimazione dei lavori.
INTERPRETAZIONE
Questo è un caso abbastanza frequente nella pratica professionale. Chiariamo innanzitutto che il termine dei 60 giorni è oggi previsto dall’articolo 67 comma 5 del D.P.R. 380/01 che prevede: “Completata la struttura con la copertura dell’edificio, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo.”; ragion per cui tale limitazione temporale è riferibile al collaudo delle sole opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, che costituisce il campo di applicazione del Capo II della Parte II del D.P.R. 380/01, di cui l’articolo 67 fa parte. Il citato articolo 67 fa decorrere chiaramente i 60 giorni a disposizione del collaudatore per effettuare il collaudo dal completamento della struttura e non dalla consegna della R.S.U., redatta dal Direttore dei lavori, al Genio Civile competente. A tal proposito si precisa che:
1. il completamento della struttura è comunicato dal direttore dei lavori allo stesso collaudatore, e quest’ultimo è un compito aggiuntivo rispetto alla consegna della R.S.U.;
2. il Servizio Tecnico Centrale, con il proprio parere n.63 del luglio 1995, ha spiegato che “ … per completamento della struttura deve intendersi il completamento dell’intera fase realizzativa delle strutture medesime di competenza del Direttore dei Lavori, comprendente, come noto, la maturazione ed il disarmo dei getti nonché l’effettuazione dei controlli sui materiali …”. A tal proposito, si ritiene necessario che il direttore dei lavori e il collaudatore (essendo quest’ultimo chiamato in gioco dalla necessità di effettuare il collaudo entro i previsti 60 giorni, nonché dall’eventuale necessità di effettuare prove) indichino con chiarezza le date di disarmo e – nei casi in cui il disarmo avviene in tempi che superano quelli ordinari - tutte le circostanze e le motivazioni tecniche a giustificazione di tale superamento. Resta salva la possibilità, da parte degli Uffici, di chiedere ogni necessario ragguaglio, a fronte di giustificazioni carenti, nonché di procedere con le consequenziali comunicazioni d’obbligo, qualora tali ragguagli non pervengano o non risultino esaustivi.
3. entro il limite dei 60 giorni, il collaudatore è tenuto ad effettuare il collaudo ma non a consegnarne i relativi atti al Genio Civile. Tale consegna deve invece avvenire nel termine dei 120 giorni, secondo quanto previsto dall’articolo 10 comma 6 del regolamento regionale n.4 del 2010. Qualora il comportamento dilatorio od omissivo del direttore dei lavori impedisca al collaudatore di rispettare il termine prescritto dall’articolo 67, il collaudatore dovrà darne atto nella propria relazione.