La legge 25 giugno 2005, n. 109 (Gazzetta Ufficiale n. 146 del 25 giugno 2005) disciplina le indagini archeologiche da effettuare ai fini dell’approvazione di progetti di lavori pubblici. Le dispozioni contenute agli articoli 2 ter e 2 quater della suddetta Legge costituiscono lo sviluppo di adempimenti in materia archeologica già previsti dalla legislazione vigente.
Il Regolamento di attuazione della Legge Merloni, infatti, [art. 18 comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 554/99] prescrive che il progetto preliminare sia corredato da indagini archeologiche preliminari.
Il Codice dei beni culturali (d.lgs. 42/2004), inoltre, stabilisce che, per le opere ricadenti in aree di interesse archeologico, e’ sempre necessaria l’autorizzazione del Soprintendente (art. 21) e prevede la possibilità per quest’ultimo di richiedere l’esecuzione di saggi archeologici preventivi (art. 28).
Le disposizioni contenute agli art. 2 ter e 2 quater della Legge n. 109/2005 contengono le modalità di attuazione delle predette norme.
L’art. 2 ter, in particolare, prevede, la trasmissione del progetto preliminare al Soprintendente prima dell’approvazione unitamente alle indagini archeologiche preliminari (previste dall’art. 18 del D.P.R. n. 554/99).
Tali indagini preliminari, descritte in dettaglio dalla norma, devono essere svolte dalle Università o da professionisti laureati in archeologia ed iscritti in appositi albi.
L’esecuzione delle indagini preliminari non e’ comunque necessaria per gli interventi che non comportino nuove edificazioni o scavi a profondità inferiore a quelle raggiunte da manufatti esistenti.
Il Soprintendente, qualora sulla base delle indagini preliminari ne ravvisi la necessità, può dare luogo agli approfondimenti previsti nell’art. 2 quater.
Le eventuali ulteriori indagini previste dall’art. 2 quater, prevedono l’effettuazione, in sede di progettazione preliminare, di carotaggi, prospezioni geologiche, e geochimiche e, in fase di progettazione definitiva ed esecutiva, di sondaggi e scavi.
Al termine dell’accertamento deve essere redatta la relazione archeologica definitiva, che deve essere approvata dal Soprintendente.
Tale elaborato può attestare, a seconda dell’esito ottenuto:
- l’insussistenza dell’interesse archeologico nell’area interessata dai lavori;
- l’esistenza di reperti per la cui conservazione e protezione sono possibili interventi di reinterro oppure di smontaggio-rimontaggio in altra sede;
- l’esistenza di complessi di particolare rilevanza storico-archeologica per i quali e’ necessaria la tutela integrale e l’attivazione da parte del Ministero del procedimento di dichiarazione di interesse culturale. In tal caso la Soprintendenza può anche impedire l’esecuzione dei lavori sul sito interessato.
La disposizioni della Legge n. 109/2005 non si applicano ai progetti preliminari già approvati prima della sua entrata in vigore.
Questi riferimenti già li possiedi quindi..?