"Architetti e geometri possono progettare opere in cemento armato ognuno secondo i propri limiti di competenze. Allo stesso tempo, ordini e collegi professionali non possono usare le procedure amministrative per ostacolare i professionisti appartenenti alla categoria concorrente. Sono queste le conclusioni cui è giunto il Tar Lombardia con la sentenza 361/2013.
Nel caso preso in esame dal tribunale amministrativo, l’Ordine degli Architetti di Bergamo aveva respinto la richiesta di designare una terna di professionisti per il collaudo di un edificio civile in cemento armato, rientrante nell'ambito delle costruzioni di modesta entità, eseguito affidando la direzione dei lavori di progettazione architettonica a un geometra.
Il confronto tra le due categorie professionali era iniziato con una nota del Collegio dei geometri inoltrata all’Ordine degli architetti per richiedere la designazione di una terna di professionisti per il collaudo delle opere. L’Ordine degli architetti aveva negato la richiesta sostenendo che le competenze professionali dei geometri consistono nella progettazione e direzione dei lavori di costruzioni rurali o di piccoli edifici accessori in cemento armato che non richiedono particolari operazioni di calcolo, mentre sono escluse le costruzioni civili in cemento armato. L’Ordine degli architetti aveva inoltre aggiunto che la partecipazione al collaudo di opere progettate dai geometri al di fuori delle proprie competenze avrebbe rappresentato l'avallo di un abuso edilizio.
Secondo i geometri, invece, un Ordine professionale non può stabilire le competenze professionali degli appartenenti ad un altro Ordine. Inoltre, nel merito della questione, gli interventi realizzati rientrano - secondo i geometri - nel concetto di modesta costruzione.
La decisione del Tar ha dato ragione al Collegio dei geometri. Secondo i giudici, in base ad una interpretazione letterale, le costruzioni civili in ambito non agricolo in cemento armato sarebbero sempre escluse dalla competenza dei geometri, anche quando si mantengano nei limiti delle modeste costruzioni. La rigidità dell’interpretazione letterale è però attenuata dalla prassi di suddividere la progettazione e la direzione lavori in due segmenti, uno riferito alle opere in cemento armato e uno incentrato sugli aspetti architettonici.
Si tratta, sostengono i giudici, di una soluzione che si muove lungo un confine incerto. Se lo scorporo delle attività professionali riguardanti il cemento armato è effettivo e ciascun professionista riceve dal committente un incarico rientrante nel rispettivo ambito professionale, si apre la via verso una soluzione ragionevole.
Dato che anche le costruzioni civili di modesta importanza possono richiedere l’impiego di cemento armato, per il Tar non sarebbe corretto interdire ai geometri una porzione rilevante della loro competenza professionale, dal momento che è possibile scorporare in modo chiaro ed effettivo dalla progettazione e dalla direzione lavori tutta l’attività riferibile al cemento armato, che richiede calcoli complessi.
Lo scorporo sembra quindi ai giudici la soluzione preferibile, alla luce del principio di proporzionalità in base al quale non devono essere inflitte alla competenza professionale dei geometri limitazioni maggiori di quelle strettamente necessarie a garantire la sicurezza delle persone e degli edifici.
Secondo il Tar, infine, Ordini e collegi professionali non possono usare le procedure amministrative per ostacolare i professionisti della categoria concorrente. L’Ordine degli Architetti non può quindi bloccare la procedura di collaudo statico rifiutandosi di designare le terne per la scelta dei collaudatori, ma può invece intervenire a difesa della categoria con altri strumenti, ad esempio impugnando il titolo edilizio e segnalando all’amministrazione comunale che dal collaudo emerge il mancato rispetto della riserva sul cemento armato, o impugnando il certificato di agibilità."
Allego il testo completo della sentenza...
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