infatti è una cosa che è sembrata assurda pure a me quando l'ho sentita,parlando seriamente invece quando si parla di attività edilizia libera,art.6 d.p.r.380/2001 dove il tecnico deve asseverare nella propria relazione di non avere rapporti col committente ne con l'imprea,vi chiedo:
1)un tecnico che ha un'impresa o è egli stesso il committente come dovrebbe fare?
2)cio' vale solo per attività edilizia libera o per tutte?
Riporto e poi scrivo solo per fare un ripasso:
...l'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all'amministrazione comunale una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente e che asseveri,...Riguardo al punto 1) tutto ruota a cosa si intende per 'rapporto'.
Per me è e rimane 'rapporto' lavorativo di natura contrattuale, cioè non libero professionale.
Difatti a uno dissi che come figlio o come parente poteva benissimo farla per il padre o per altro parente.
Dò una interpretazione di questo passaggio della norma.
A mio parere vuole evitare che un tecnico assunto a contratto per paura di perdere il contratto - il lavoro continuativo - si metta ad asseverare la qualsiasi "favorendo" abusi da parte di chi commissiona la relazione asseverata. Inutile ricordare che sono fatti che accadono con molta frequenza.
Certo, lo fanno o lo possono fare pure i liberi professionisti, ma questa categoria è più libera di scegliere di farlo.
Restando in ogni caso ferme le responsabilità dei propri atti, il ricatto che può subire un dipendente per fare certi atti
mascherati o mascheranti è una attenuante per esso dipendente, mentre non costituisce attenuante per il libero professionista.
Punto 2).
Se quel/quei paletto/i circa il rapporto etc. è/sono inserita/e nell'articolo che tratta solo le attività edilizie libere da titolo abilitativo non vedo perché debba valere per altri tipi di attività edilizie.
Per ogni singola attività edilizia (insieme di opere) occorre rifarsi agli articoli che la disciplinano nello specifico.