Author Topic: Legittimità edificio esistente.  (Read 6447 times)

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Offline santacruz

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Legittimità edificio esistente.
« on: 10 July , 2012, 23:06:56 PM »
Un aiutino da qualcuno che abbia avuto un'esperienza analoga.
Un cliente vorrebbe ristrutturare una porzione di edificio (risalente ai primi del 900 da quello che mi raccontano, ma devo accertarmene) che presenta altezze interne nette di circa 260 cm (comunque inferiori ai 270 canonici) sia al piano terra che al primo.
Tralasciando il fatto che dovrò verificare la fattibilità strutturale dell'intervento (ho il dubbio che il solaio intermedio sia stato "aggiunto" e non so con che tecnologia, finora ipotizzo in putrelle e tavelloni), avrei bisogno di un riferimento normativo/giurisprudenziale che mi permetta di dimostrare che l'immobile è da ritenersi legittimo ed agibile in quanto realizzato in assenza di una normativa specifica, fermo restando che la destinazione d'uso è ed è sempre stata residenziale.
"Il progetto sismico è in realtà un problema per architetti." (Geoffrey Wood)

Offline _automa_

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Re:Legittimità edificio esistente.
« Reply #1 on: 11 July , 2012, 00:02:04 AM »
Un aiutino da qualcuno che abbia avuto un'esperienza analoga.
Un cliente vorrebbe ristrutturare una porzione di edificio (risalente ai primi del 900 da quello che mi raccontano, ma devo accertarmene) che presenta altezze interne nette di circa 260 cm (comunque inferiori ai 270 canonici) sia al piano terra che al primo.
Tralasciando il fatto che dovrò verificare la fattibilità strutturale dell'intervento (ho il dubbio che il solaio intermedio sia stato "aggiunto" e non so con che tecnologia, finora ipotizzo in putrelle e tavelloni), avrei bisogno di un riferimento normativo/giurisprudenziale che mi permetta di dimostrare che l'immobile è da ritenersi legittimo ed agibile in quanto realizzato in assenza di una normativa specifica, fermo restando che la destinazione d'uso è ed è sempre stata residenziale.


la legge 47/85 (prima sanatoria) dice che non sono soggetti a sanatoria gli edifici costruiti prima del 68 se non ricordo male, chiaramente non devono sserci abusi fatti dopo tale data

Offline santacruz

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Re:Legittimità edificio esistente.
« Reply #2 on: 11 July , 2012, 07:24:02 AM »
Grazie per il riferimento, in effetti quella è la base, tuttavia io avrei bisogno di capire come comportarmi in merito alle altezze interne che risultano inferiori ai minimi attuali.
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Offline Salvatore Bennardo

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Re:Legittimità edificio esistente.
« Reply #3 on: 11 July , 2012, 08:55:37 AM »
Un po' di chiarezza.
Quel 1968 non ci entra niente.

Primi riferimenti:
- legge urbanistica 1150/1942
- legge Ponte 765/1967, entrata in vigore il 02/09/1967.

Se i lavori sono iniziati prima del 02/09/1967 e allora il terreno si trovava al di fuori del perimetro del centro abitato non occorreva chiedere la licenza edilizia ==> l'edificio, quale che sia, è perfettamente in regola.
A questo punto, in base al sito, potrebbe sorgerti il dubbio: Ma questo lotto allora era o non era fuori il perimetro del centro abitato?

Se i lavori sono iniziati dopo l'entrata in vigore della legge urbanistica 1150/1942 e il lotto (alla data di inizio lavori) era all'interno del perimetro del centro abitato (ricordo che dovrebbe essere l'art. 35 nella forma originaria della legge 1150/1942) occorreva la licenza edilizia.

Se i lavori sono iniziati prima della 1150/1942 non doveva occorrere niente, anche se qualcuno sostiene (io compreso) che il progetto doveva rispettare il Testo unico sulle leggi sanitarie del 1934.

Se tutto è avvenuto prima del 1934 non occorreva niente.

Se l'altezza di 260 è conforme con le norme dell'epoca di realizzazione, continua a essere legittima.

Procurati la planimetria catastale di impianto per potere iniziare a fare dei ragionamenti.
Le planimetrie catastali per un verso sono vere, per un altro verso possono essere non vere.
Alla fine, per il loro scopo, ma solo per il loro scopo, sono vere.
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Offline santacruz

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Re:Legittimità edificio esistente.
« Reply #4 on: 11 July , 2012, 09:00:57 AM »
Grazie Salvatore del chiarimento.
Dunque da quello che mi dicono i proprietari l'immobile risale ai primi del 900. Il problema è che quasi sicuramente, salvo qualche planimetria catastale, non credo esista documentazione.
Non sò se hanno fatto qualche richiesta di condono.
Vi terrò aggiornati.
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Offline Salvatore Bennardo

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Re:Legittimità edificio esistente.
« Reply #5 on: 11 July , 2012, 09:45:49 AM »
Grazie Salvatore del chiarimento.
Dunque da quello che mi dicono i proprietari l'immobile risale ai primi del 900. Il problema è che quasi sicuramente, salvo qualche planimetria catastale, non credo esista documentazione.
Non sò se hanno fatto qualche richiesta di condono.
Vi terrò aggiornati.

Se l'unità immobiliare è ante 1934 non vedo perché si debba insistere su questa storia del condono, se non ci sono abusi stati "eclatanti".

Qua dove sono ho in mano sempre immobili realizzati prima del 1934 e per ogni cosa al Comune chiedono una perizia giurata in cui si assevera che tutto quello che è oggi è anteriore al 1934 (qua si fissa il Testo unico leggi sanitarie del 1934).
Basterebbe che superfici e volumi siano circa uguali a quelli ante legge 1150/1942.
Una volta feci una perizia giurata per un amico in cui "smentivo" la planimetria catastale di impianto del 1939, che era l'unica cosa che si aveva.

Ho alcune perizie di questi casi e se vuoi te le giro con mail.

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Offline Salvatore Bennardo

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Re:Legittimità edificio esistente.
« Reply #6 on: 11 July , 2012, 09:51:35 AM »
la legge 47/85 (prima sanatoria) dice che non sono soggetti a sanatoria gli edifici costruiti prima del 68 se non ricordo male, chiaramente non devono sserci abusi fatti dopo tale data

Attenzione, non è proprio così.
Detta così la 47/1985 non ci entra nulla.
Una costruzione sorge  e la sua regolarità la si deve vedere in base alle norme in vigore all'epoca in cui sorge.
Per giudicare se sono abusivi o no gli ulteriori interventi, occorre rapportarli alle norme in vigore all'epoca in cui si realizzano questi ulteriori interventi.
Ultimata l'analisi, se si deduce che sono stati fatti interventi abusivi, anche prima del 1967, occorreva sanarli con la 47/1985 o le successive, oppure con l'ex art. 13 della 47/1985.
« Last Edit: 11 July , 2012, 09:54:00 AM by Salvatore Bennardo »
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