Solo una precisazione.
Al punto 1 il principio della prevenzione è altra cosa.
Esso sostanzialmente dice che chi costruisce per primo detta le distanze.
Che vuol dire?
Che se, in un particolare momento storico, la legge mi ha permesso di costruire a 2,88 metri dal confine ed il tutto risulta "storicamente regolare", il vicino, che ad esempio potrebbe stare a 5,00 metri dal confine (da regolamenti), purtroppo DEVE invece stare a 7,12 metri.
Al punto 5 la risposta è sì per il semplice motivo che la costruzione è immobile, mentre la proprietà è "temporale".
Ferma restando questa precisazione di Cris, ve ne sono altre da fare.
Da un punto di vista civilistico occorre vedere se uno che ha costruito a distanza ridotta rispetto alle norme urbanistiche vigenti all'epoca di fabbricazione (esempio tipico, ma non solo, le costruzioni abusive e poi magari condonate, ma fatti salvi i diritti di terzi), non abbia maturato la usucapione.
Se l'ha maturata il nuovo edifico va posto a 10 mt.
Se non l'ha maturata... (si può iniziare un dispendiosissimo iter tipo la storia infinita che può finir male anche per chi ha ragione*).
Pure nel caso di edifico abusivo e non soggetto a condono uno è costretto, almeno per "quanto ho capito", a porsi a 10 mt, a meno che ne chieda la "traslazione" dell'edificio abusivo, ma dovrà aspettare i tempi propri e giusti della attuale Giustizia italiana.
* Casi di SB esclusi, che pare (pare) abbia sempre ragione lui (pare, visto che 9 milioni lo votarono).