Tratto da alcune letture...
La figura giuridica del Direttore dei Lavori compare per la prima volta nel R.D. del 25.05.1895 riguardante il “Regolamento per la direzione, la contabilità e la collaudazione dei lavori dello Stato”; l’art. 3 di questo R.D. dice che rientrano nelle responsabilità del Direttore dei Lavori pubblici “l’accettazione dei materiali” e la verifica “della buona e puntuale esecuzione dei lavori in conformità ai patti contrattuali ed agli ordini dell’Ingegnere capo”; l’art. 6 dice invece semplicemente che è l’Ingegnere capo a designare il Direttore dei lavori.
Successivamente la Legge urbanistica n. 1150 del 17.08.1942, al capo IV relativo alle Norme regolatrici dell’attività costruttiva edilizia, con l’art. 31 afferma che il Direttore dei lavori, assieme al Committente ed all’Assuntore dei lavori è responsabile “di ogni osservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive che siano fissate nella licenza edilizia”.
La Legge 1086 del 5.11.1971, riguardante le Norme per la disciplina delle opere in c.a. agli art. 2, 3,5,6 e 15 disciplina l’attività del Direttore dei Lavori nell’ambito delle strutture in c.a. e metalliche.
La Circolare del Min. LL.PP. n. 11951 del 14.02.1974 collegata alla L.1086/71 chiarisce, tra le altre cose, che il Direttore dei lavori è un ausiliario del Committente e ne “assume la rappresentanza in un ambito strettamente tecnico”.
La Legge 47 del 28.02.1985 contenente le Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia all’art. 6 individua le responsabilità del Direttore dei lavori oltre che del Committente e del Costruttore. In particolare il Direttore dei lavori è responsabile se non contesta agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni della C.E. fornendo al Sindaco contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa e se, in casi di totale difformità, non rinuncia all’incarico.
La Legge 109 dell’11.02.1994 “Legge Quadro in materia di Lavori pubblici” agli art. 17 e 27 disciplina l’attività del Direttore dei lavori.
Il DPR 554 del 21.12.1999 “Regolamento di attuazione della Legge Quadro 109/94”, all’art. 124 del Titolo IX descrive le responsabilità del Direttore dei lavori.
Per finire il DPR 380 del 6.06.2001 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” all’art. 29 comma 2 ribadisce i contenuti della L. 47/85 afferenti alle responsabilità del Direttore dei lavori.
Detto questo, ti posso dire che, anche in ambito privato, se impari a memoria i disposti della 109 e del DPR 554 del 21.12.1999 non avrai problemi.
P.S. Ovviamente puoi utilizzare la modulistica prevista in campo pubblico allo stesso modo.
P:P:S. Fai attenzione perchè la cosa più pericolosa in campo privato è il citato disposto normativo: Art. 6 comma 2 L. 47/85