In relazione ai disposti del dlgs 81/2008 corretto da dlgs 106/2009 e succ. mod. il progettista e direttore dei lavori non ha responsabilità di sicurezza.
La progettazione della sicurezza e la sua esecuzione in fase cantieristica sono delle due note figure professionali CSP e CSE che devono... anzi
DEVONO, per legge essere nominati dal committente!
Fine del discorso.
Se però il committente è una stazione appaltante e quindi siamo nel campo dei lavori pubblici, pur rimanendo valido quanto detto sopra, esiste la piccola complicazione dovuta al fatto che il consiglio superiore dei LLPP ha più volte esortato, con diversi disposti normativi, nell'ambito del risparmio di risorse finanziarie, le stazioni appaltanti a nominare direttori dei lavori che esplichino anche le prestazioni di CSP e CSE. In sostanza le stazioni appaltanti devono assicurarsi di non disperdere le prestazioni a diversi professionisti.
Ne deriva che se non sei abilitato all'81/08, spesso becchi meno appalti da progettare o dirigere;
Tuttavia questo non è un grosso problema per la rimostranza economica che hai fatto perchè, in genere nel campo dei LLPP, i soldi arrivano, tutti e per tutte le prestazioni professionali, con calma ma tutti.
Il contratto con il cliente dove si dice che la sicurezza è un onere suo ti assicuro che non serve.
saluti.